Lo Sblocca Italia perde pezzi: niente detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica

10/09/2014

Continuano a diminuire gli articoli del decreto-legge "Sblocca Italia" e nell'ultima versione disponibile, che alleghiamo alla presente notizia, sono diventati soltanto 44. Dall'ultima versione sono stati stralciati gli articoli relativi alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici e per la riduzione del rischio sismico che, in atto scadono 31 dicembre 2014.

Molto probabilmente le proroghe verranno inserite nella Legge di Stabilità di cui a breve si comincerà a parlare. Lo Sblocca Italia ha, però, anche perso la parte relativa agli incentivi fiscali per la rottamazione e permuta di immobili a bassa prestazione energetica e l'articolo che prevedeva sconti sulle imposte e detrazioni fiscali per le abitazioni (non di lusso) energivore ed acquistate e riqualificate da un nuovo soggetto in modo tale da diventare più virtuose (classe energetica A o B).

Ricordiamo pure che, nonostante gli annunci e i tripudi iniziali, non è ancora stato inserito l'articolo relativo al Regolamento Edilizio Unico, che avrebbe dovuto essere uniforme in tutti gli 8.000 Comuni italiani.

Restano confermate, invece, nel Capo IV le "Misure per la semplificazione burocratica" in cui sono inseriti gli articoli dal 9 al 16 che riguardano:
  • gli interventi di somma urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica -AFAM
  • le disposizioni per il potenziamento del!'operatività di CDP a supporto dell'economia
  • le disposizioni in materia di defiscalizzazione degli investimenti infrastruttura/i in finanza di progetto
  • il potere sostitutivo del Governo in materia di Fondi Europei
  • le misure a favore dei PROJECT BOND
  • la norma overdesign
  • il fondo di servizio per la patrimonializzazione delle imprese
  • le misure di agevolazioni per gli investimenti privati nelle strutture ospedaliere

Per quanto concerne le disposizioni relative agli "interventi di somma urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica - AFAM" contenute nell'articolo 9 dell'ultima bozza del decreto-legge, viene precisato che costituisce "estrema urgenza" la situazione conseguente ad apposita ricognizione da parte dell'Ente interessato che certifica come indifferibili gli interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni, funzionali alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumità e della salute della popolazione studentesca e docente; alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio; all'adeguamento alla normativa antisismica, nonché di tutela ambientale e del patrimonio culturale.
Per gli interventi riconducibili alle precedenti finalità sono introdotte disposizioni di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure, nel rispetto della normativa europea a tutela della concorrenza, che possono essere così riassunte:
  • non sarà più obbligatorio sospendere la stipula del contratto in caso di ricorso al TAR;
  • per i lavori di estrema urgenza di importo inferiore alla soglia comunitaria, le stazioni appaltanti possono prescindere dalla richiesta della cauzione provvisoria del 2%;
  • per i lavori di estrema urgenza gli avvisi ed i bandi possono essere pubblicati unicamente sul sito informatico della stazione appaltante;
  • per i lavori di estrema urgenza i termini ordinari di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte sono dimezzati;
  • i lavori di estrema urgenza possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, per importi complessivi inferiori alla soglia comunitaria, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e secondo la procedura prevista dall'art. 57, comma 6 (gara informale) del Codice dei contratti, con invito rivolto ad almeno tre operatori economici. I lavori affidati relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante sub appalto o sub contratto nel limite del 30 per cento dell'importo della medesima categoria;
  • per i lavori di estrema urgenza di messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado è consentito l 'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento fino a 200.000 euro.

Per ultimo segnalo che l'articolo 35 dell'ultima bozza del decreto-legge "Sblocca Italia" contiene alcune modifiche al Codice dei contratti per la semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati unitamente a misure urgenti per la realizzazione di opere lineari realizzate nel corso di attività di messa in sicurezza e di bonifica.

Nel dettaglio vengono introdotte alcune modifiche agli articoli 48, 49, 57, 70, 132 e 203 del Codice dei contratti ed, in particolare nell'articolo 132 relativo alle varianti in corso d'opera, al comma 1, viene introdotta la lettera e-bis) con cui viene precisato che tra le varianti in corso d'opera ammesse rientrano, anche, quelle predisposte nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; con una ulteriore modifica al comma 3, viene precisato che non sono considerate varianti, per i lavori di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati, gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 20%.

A cura di arch. Paolo Oreto


© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Sblocca Italia 5/9/2014