Lombardia: in Gazzetta la Legge n. 7/2017 per il recupero dei seminterrati in deroga a norme urbanistiche

21/03/2017

Dopo il via libera del Consiglio regionale (deliberazione n. X/1463 del 28 febbraio 2017), è stata pubblicata sul Supplemento n. 11 al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 13/03/2017 la Legge Regionale 10 marzo 2017, n. 7 recante "Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti" che ha l'obiettivo di facilitare la ristrutturazione di ciò che già esiste, ma che non viene sfruttato, consentendo di recuperare i seminterrati per un uso abitativo, commerciale o terziario, per incentivare la rigenerazione urbana, contenere il consumo di suolo e favorire l’installazione di impianti tecnologici di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera.

La legge è composta da 5 articoli:

  • Articolo 1 - Finalità e presupposti
  • Articolo 2 - Disciplina edilizia degli interventi
  • Articolo 3 - Disciplina delle deroghe e requisiti tecnici degli interventi
  • Articolo 4 - Ambiti di esclusione, adeguamento comunale e disposizione transitoria
  • Articolo 5 - Monitoraggio e clausola valutativa

Nel dettaglio, la legge definisce:
a) piano seminterrato: il piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore, anche solo in parte, a quella del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova, anche solo in parte, a una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio;
b) vani e locali seminterrati: i vani e i locali situati in piani seminterrati.

Il recupero dei vani e locali seminterrati è consentito a condizione che siano stati legittimamente realizzati alla data di entrata in vigore della legge n. 7/2017 e siano collocati in edifici serviti dalle opere di urbanizzazione primaria. Le opere di recupero dei vani e locali seminterrati devono conseguire il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti. L’altezza interna dei locali destinati alla permanenza di persone non può essere inferiore a metri 2,40. Il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie vigenti e, in particolare, quello dei parametri di aeroilluminazione può sempre essere assicurato sia con opere edilizie sia mediante l’installazione di impianti e attrezzature tecnologiche, in particolare relativamente ai requisiti di aerazione e illuminazione.

Il recupero dei vani e locali seminterrati può avvenire con o senza opere edilizie, non è mai soggetto alla preventiva adozione e approvazione di piano attuativo o di permesso di costruire convenzionato e non è qualificato come nuova costruzione. Se conseguito con opere edilizie, il recupero comporta il preventivo ottenimento del titolo abilitativo edilizio imposto dalla legge, con riferimento alla specifica categoria d’intervento, ed è assoggettato al corrispondente regime economico-amministrativo.
Dopo il recupero di vani e locali seminterrati ogni successivo cambio di destinazione d’uso è soggetto al corrispondente regime economico-amministrativo previsto dall’articolo 52 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio).

Nel caso di incremento del carico urbanistico, è previsto l’obbligo di reperire nuovi spazi per parcheggi e servizi consentendo, in caso di difficoltà nel reperimento, la possibilità di monetizzarli: sono esenti dal versamento del costo di costruzione vani e locali seminterrati con una superficie lorda di pavimento non superiore ai 200 metri quadrati se destinati a uso residenziale e non superiore ai 100 metri quadrati se destinati ad altri usi, che costituiscono pertinenza diretta di unità immobiliari.

E’ fissato un termine massimo perentorio di 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, entro il quale a ciascun Comune resta in ogni caso la facoltà di disporre l'esclusione di parti del territorio dall'ambito di applicazione della legge stessa, per esigenze legate alla necessità di tutela paesaggistica o igienico sanitaria, rischio idrogeologico e difesa del suolo. Restano in ogni caso escluse le parti di territorio interessate da operazioni di bonifica in corso o già effettuate e quelle dove siano presenti fenomeni di risalita della falda acquifera. I Comuni potranno aggiornare gli ambiti di esclusione anche dopo la scadenza dei 120 giorni, qualora in presenza di nuovi eventi alluvionali o a seguito di specifiche analisi di rischio geologico e idrogeologico.

Ogni intervento dovrà essere effettuato nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e sarà possibile solo laddove i seminterrati siano stati legittimamente realizzati alla data di entrata in vigore della legge e laddove siano posti in edifici già serviti da tutte le urbanizzazioni primarie. Le norme possono essere applicate agli immobili realizzati successivamente all’entrata in vigore della legge, solo se saranno decorsi almeno 5 anni dalla loro costruzione.

I vani e i locali seminterrati non potranno essere oggetto di mutamento di destinazione d’uso nei dieci anni successivi al conseguimento dell’agibilità; ogni cambio di destinazione d’uso sarà assoggettato al pagamento di un corrispettivo secondo quando già previsto nella legge n.12/2005. Qualora il recupero dei locali seminterrati dovesse comportare la creazione di un’autonoma unità abitativa, i Comuni dovranno trasmettere comunicazione alle ATS dell’avvenuto rilascio del certificato di agibilità, ai fini dei controlli necessari per accertare l’idoneità igienico-sanitaria dei locali.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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