MINIMI TARIFFARI LIBERI

06/10/2008

Il terzo decreto correttivo al Codice dei contratti (Dlgs. n. 163/2006) di cui al recente decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152 pubblicato sul supplemento ordinario n. 227 alla Gazzetta ufficiale n. 231 del 2 ottobre scorso contiene alcune modifiche all’articolo 92 che riallinea il codice stesso al Decreto Bersani (decreto-legge n. 223/2006 convertito nella legge n. 248/2006) sui minimi tariffari.
L’articolo 2, comma 1, lettera t) del terzo decreto correttivo contiene alcune modiche all’articolo 92 del codice e precisamente le seguenti:
  • la rubrica viene sostituita con: “Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti”;
  • al comma 2 è aggiunto alla fine il seguente periodo: “I corrispettivi di cui al comma 3 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento.”;
  • al comma 3, le parole: “ai fini della determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento” sono soppresse;
  • il comma 4 è abrogato,
ed il nuovo testo dei primi quattro commi dell’articolo 92 è, dunque, il seguente: “1. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata fra amministrazione aggiudicatrice e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143 , e successive modificazioni. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.
2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi di cui al comma 3 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento.
3. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati applicando le aliquote che il decreto di cui al comma 2 stabilisce ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all'articolo 10, comma 7 nonché le attività del responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 . Per la progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti.
4. (Abrogato)”.

Le modifiche ai primi quattro commi dell’articolo 92 rimediano ad una contraddizione abbastanza rilevante e lasciano ora alla libera contrattazione i compensi, senza più prevedere alcune tesso ai ribassi.
Ricordiamo che a tal proposito era già intervenuto il secondo decreto correttivo (Dlgs. n. 113/2007) ma in modo confuso lasciando parecchi dubbi interpretativi.

Oggi con la nuova versione dell’articolo 92, vengono fugati i dubbi e le incertezze che erano seguite all’emanazione del decreto-legge n. 223/2008 con il quale si era ritenuto implicitamente abrogati sia il comma 4 che il secondo e terzo periodo del comma 2 dell'articolo 92 del codice.
Nessun riferimento, adesso, alla legge 26 aprile 1989, n. 155 ed i corrispettivi di cui al decreto ministeriale 4 aprile 2001 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati soltanto quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento
Con il terzo decreto correttivo e con l’abrogazione del comma 4 dell’articolo 92 scompare ogni riferimento a tetti massimi ai ribassi tariffari e la liberalizzazione del mercato voluta dal decreto Bersani può considerarsi completata.

A cura di Paolo Oreto


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