MODIFICA DELLE SOGLIE COMUNITARIE

04/12/2009

Con il Regolamento (CE) n. 1177/2009 della commissione del 30 novembre 2009 che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità economica Europea dell’1 dicembre scorso, sono state modificate, dal primo gennaio 2010 le soglie europee per gli appalti e, quindi, deve intendersi modificato, a partire dall’1 gennaio 2010 anche l’articolo 28 del D.Lgs. n. 163/2006.
In considerazione del citato Regolamento si ha la seguente situazione:
  • negli appalti di forniture e di servizi la soglia passa dagli attuali 133.000 Euro a 125.000 Euro;
  • negli appalti pubblici di servizi la soglia passa dagli attuali 206.000 Euro a 193.000 Euro;
  • negli appalti pubblici di lavori la soglia passa dagli attuali 5.150.000 Euro a 4.845.000 Euro.
Devono, pertanto, intendersi modificate come di seguito riportato le lettere a), b) e c), comma 1 dell’articolo 28 (Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria) del Codice dei contratti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
  • a) 125.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato IV;
  • b) 193.000 euro,
    • b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nell’allegato IV al Codice dei contratti;
    • b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B;
  • c) 4.845.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici.
Nel citato Regolamento della Comunità economica europea viene precisato, all’articolo 4, che il regolamento stesso entra in vigore il 1° gennaio 2010 e che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

A cura di Paolo Oreto


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