Marcatura CE entro il 12 febbraio per i dispositivi di apertura delle porte lungo vie di esodo in attività soggette a controllo dei vigili del fuoco

28/01/2011

Il Decreto 3 novembre 2004 prevede che, entro il 12 febbraio 2011, i dispositivi di apertura manuale delle porte poste lungo le vie di esodo (antipanico/emergenza) già installati, ma sprovvisti di marcatura CE, devono essere sostituti con prodotti marcati CE, quando ne è prevista l'installazione in attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Restano pertanto esclusi dall'obbligo di sostituzione:
  • i dispositivi di apertura manuale non marcati CE installati in altre uscite (non antipanico/emergenza) nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco;
  • tutti i dispositivi di apertura manuale non marcati CE installati nelle attività non soggette al controllo dei Vigili del Fuoco.

I dispositivi di apertura manuale delle porte poste lungo le vie di esodo sono soggetti alla marcatura CE ai sensi della norma UNI EN 1125 per uscite antipanico (azionati mediante una barra orizzontale), oppure della norma UNI EN 179 per uscite di emergenza (azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta).

Le uscite antipanico sono tutte quelle vie di fuga presenti in luoghi dove possono verificarsi situazioni di panico e frequentati da un grande numero di persone che non conoscono l'uso delle vie d'uscita e dei dispositivi su di esse installati (ad esempio cinema).

Le uscite di emergenza sono quelle vie di fuga abitualmente utilizzate da persone addestrate nell'utilizzo delle uscite e dei dispositivi installati sull'uscita stessa (ad esempio uffici in una azienda) nelle quali le autorità competenti ritengono che le situazioni di pericolo possono essere controllate e quindi non insorga panico.

Il Decreto 3 novembre 2004 identifica quindi il tipo di dispositivo di apertura manuale da applicare in funzione del tipo di attività (se aperta al pubblico oppure no), del numero previsto di persone che la utilizzeranno, della eventuale presenza di materiale pericoloso negli ambienti abitativi in cui sono previsti i dispositivi di apertura in esame.

Nel dettaglio devono essere installati dispositivi per uscite di emergenza conformi alla norma UNI EN 179, azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
a.1) l'attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;
a.2) l'attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26;
b) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l'installazione di dispositivi

Devono invece essere installati dispositivi per uscite antipanico conformi alla norma UNI EN 1125, azionati mediante una barra orizzontale, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
b.1) l'attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone;
b.2) l'attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone;
b.3) i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d'incendio con più di 5 lavoratori addetti.

Si rivela pertanto opportuno per il Costruttore di Serramenti farsi specificare dal Committente se il dispositivo di apertura manuale da applicare debba essere marcato CE ai sensi della UNI EN 179 (uscite di emergenza) oppure della norma UNI EN 1125 (uscite antipanico).

All'utilizzatore finale delle porte con dispositivi di apertura manuale (per esempio: il titolare delle attività) è poi opportuno che il Costruttore di serramenti consegni (conservandone copia):
  • Copia dei certificati rilasciati dal Produttore dei dispositivi di apertura manuale che attestano la marcatura CE dei dispositivi ai sensi della norma UNI EN 179 (uscite di emergenza) oppure UNI EN 1125 (uscite antipanico);
  • Copia delle istruzioni per eseguire gli interventi di manutenzione;
  • Dichiarazione di corretta installazione dei dispositivi di apertura manuale secondo le indicazioni per il montaggio fornite dal Produttore degli stessi.

L'utilizzatore finale dovrà invece conservare tutta la documentazione fornita dal Costruttore di serramenti, effettuare la corretta manutenzione dei dispositivi di apertura manuale osservando tutte le istruzioni per la manutenzione fornite ed annotare le operazioni di manutenzione e controllo su apposito registro.

Fonte: Uncsaal

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Documenti Allegati

DM 03/11/2004