Milleproroghe 2020: Analisi degli interventi adottati del decreto-legge convertito dalla legge di conversione - 2

di Redazione tecnica - 03/03/2020

Continuiamo, oggi la dettagliata analisi sul Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (cosiddetto milleproroghe 2020) convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 pubblicata unitamente al Decreto-legge coordinato con la legge di conversione sul supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2020.

Nel precedente articolo abbiamo trattato le Misure antincendio ed il Bonus verde (leggi articolo) mentre parliamo oggi di Canone unico comunale, Commissari per le strade siciliane e sarde e Concessionari

Canone unico comunale

Il comma 3-quater dell’articolo 4 stabilisce che limitatamente all’anno 2020 si applicano le disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni e tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993) nonché le norme in materia di canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997), in deroga a quanto previsto del comma 847 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2020 che ne dispone l’abrogazione a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Il comma in esame precisa che per l’anno 2020 continuano ad applicarsi i tributi comunali sopra citati che sono sostituiti a partire dal 2021 dal canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, istituito dai commi 816-836 della legge di bilancio 2020.

L’intervento sana un disallineamento temporale tra l’entrata in vigore del nuovo canone e l’abrogazione della previgente disciplina. L’abrogazione conseguente all’introduzione del canone unico, infatti, non segue la decorrenza del canone unico, ed è quindi entrata in vigore il 1° gennaio 2020.

Pertanto il comma 3-quater, al fine di non determinare un vuoto normativo nella disciplina dei tributi degli enti locali, stabilisce che limitatamente all’anno 2020 continua la vigenza delle norme sui tributi locali abrogate dalla legge di bilancio 2020.

Commissari per le strade siciliane e sarde

L’articolo 16, comma 1, reca modifiche al decreto-legge n. 32/2019 (c.d. sblocca cantieri) nella parte in cui prevede la nomina di un Commissario incaricato di sovraintendere agli interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana, prevedendo, in particolare: che l’attività del Commissario riguardi la rete viaria provinciale e che possa essere svolta con gli stessi poteri previsti dal citato decreto per i commissari chiamati ad operare in relazione agli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari; che il Commissario possa avvalersi anche di ANAS S.p.A, delle amministrazione centrali e periferiche dello Stato e di altri enti pubblici, e che sia nominato entro il 28 febbraio 2020.  Le modifiche in esame intervengono sul comma 6 dell’art. 4 del D.L. 32/2019.

Il comma 1-ter dell’articolo 16, poi, al fine di procedere celermente alla realizzazione delle opere di infrastrutturazione viaria in Sardegna, prevede la nomina (con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 giugno 2020) di un Commissario straordinario di cui sono disciplinati prerogative e funzioni. Lo stesso comma reca inoltre una disposizione finalizzata ad impedire, nelle aree interessate da pericolosità o rischio idraulico di grado elevato o molto elevato, incrementi delle quote di impermeabilizzazione del suolo.

Concessionari

Il comma 9-bis dell’articolo 1, proroga, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, il termine a decorrere dal quale scatta l’obbligo, per i titolari di concessioni, già in essere alla data di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici (cioè alla data del 19 aprile 2016), di affidare, mediante procedure ad evidenza pubblica, una quota pari all’80% dei contratti di lavori e servizi.

La norma in esame conferma, inoltre, l’obbligo, per i titolari di concessioni autostradali già in essere, di affidare, mediante procedure ad evidenza pubblica, una quota pari al 60% dei contratti di lavori e servizi, entro il 31 dicembre 2020.

La norma in esame modifica il testo dell’art. 177, comma 2, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), nella parte in cui prevede che, relativamente alle concessioni in essere alla data del 19 aprile 2016, i concessionari si adeguano all’obbligo in questione entro il 31 dicembre 2020, differendo tale termine al 31 dicembre 2021.

Ricordiamo che l’obbligo, contemplato dal comma 1 del citato art. 177, riguarda i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori e di servizi pubblici, già in essere alla data di entrata in vigore del Codice, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea.

Lo stesso comma prevede che l’obbligo delle percentuali indicate (80%, e 60% per il settore autostradale) riguardi i contratti di lavori e servizi relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, e prevede altresì che i concessionari siano obbligati ad introdurre clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità.

La restante quota percentuale (sempre in base al comma 1) può essere realizzata da società in house per i soggetti pubblici, ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato.

Il comma 3 dell’art. 177 dispone che la verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 1 da parte dei soggetti preposti e dell'ANAC viene effettuata annualmente, secondo le modalità indicate dall'ANAC stessa in apposite linee guida. Tali linee guida sono state adottate con la delibera n. 570 del 26 giugno 2019.

In allegato il testo della legge 28 febbraio 2020, n. 8 di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2019. N. 162.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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