Milleproroghe: Il testo approvato dal Senato

03/02/2014

La legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (cosiddetto mille proroghe”) approda alla Camera dopo essere stata approvata in settimana scorsa dal Senato.
Il testo approvato contiene parecchie novità rispetto al decreto-legge pubblicato in Gazzetta ed, in particolare, segnaliamo, qui di seguito, quelle di interesse per l’edilizia ed i lavori pubblici.

Centrali di committenza - Con l’inserimento nell’articolo 3 del comma 1-bis, viene ulteriormente prorogato dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014 il termine, di cui all’articolo 23, c. 5, del DL 201/2011, a decorrere dal quale i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti devono obbligatoriamente affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture. Vengono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati dal 1° gennaio 2014 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento.

Revisione triennale attestazione SOA - Con l’inserimento nell’articolo 4 del comma 4-bis, viene prorogata, dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014, l'incremento della tolleranza (dal 25% al 50%) nella revisione triennale dell'attestazione SOA, introdotta dall’art. 1, c. 3, del DL 73/2012 convertito dalla L. 119/2012.

Banca dati nazionale Autorità LLPP - Con l’inserimento nell’articolo 9 del comma 15-ter, viene differita dal 1° gennaio 2013 al 1° luglio 2014 l’entrata in vigore della norma di cui all’art. 6-bis del D.Lgs 163/2006 (Codice Appalti) secondo cui la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle gare d’appalto è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale istituita presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. Sono fatte salve le procedure i cui bandi e avvisi di gara sono stati pubblicati dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure in cui, dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, sono stati già inviati gli inviti a presentare offerta.

Pos e carte di debito - Con l’inserimento nell’articolo 9 del comma 15-bis, viene prorogato al 30 giugno 2014 il termine che rende obbligatorio l'utilizzo del POS per i professionisti.

Contratti di programma - con l’inserimento nell’articolo 4 del comma 8-bis. viene differito al 31 dicembre 2016 il termine di cui all’art. 12, c. 7-9, del DL 83/2012 per la ratifica dei contratti di programma volti a consentire la rilocalizzazione degli interventi del programma straordinario di edilizia residenziale a favore dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

Energia fonti rinnovabili - Con l’inserimento dell’articolo 4-bis, vengono prorogati di un anno i termini di applicazione degli obblighi di integrazione di energia prodotta da fonti rinnovabili per i nuovi edifici e per gli edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante, fissati dall’Allegato 3 del D.Lgs 28/2011. In particolare, è prorogato al 31 dicembre 2014 il termine entro cui gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e del 20% della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento. Non più dal 1° gennaio 2014 quindi, bensì a partire dal 1° gennaio 2015 (e fino al 31 dicembre 2016) occorrerà realizzare impianti tali da garantire il contemporaneo rispetto del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e del 35% della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento. Allo stesso modo, è rinviato al 1° gennaio 2015 l’incremento del 23% della potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze.

Prevenzione incendi strutture turistico-ricettive - Viene prorogato al 31 dicembre 2014 il termine per completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere. Viene, altresì, demandato ad un decreto del Ministro dell’Interno l’aggiornamento delle regole tecniche di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività turistico-alberghiere di cui al DM 9 aprile 1994 semplificando i requisiti ivi prescritti.

A cura di Gabriele Bivona


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