Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica, in Gazzetta il DM 10/02/2014

10/03/2014

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2014 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 febbraio 2014 recante "Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013".

Il decreto definisce:
  • il Modello di libretto di impianto per la climatizzazione che dovrà essere utilizzato dall'1 giugno 2014;
  • i Modelli di rapporto di efficienza energetica, anche questi da adottare dall'1 giugno 2014, in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 74/2013, su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria (ad esclusione degli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili di cui al D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, ferma restando la compilazione del libretto).

Compilazione e modalità di utilizzo dei modelli
Il libretto e il rapporto sono compilati e utilizzati conformemente alle disposizioni del D.P.R. n. 74/2013. Eventuali integrazioni del libretto, apportate dalle Regioni o dalle Province autonome ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.P.R. n. 74/2013, sono predisposte sotto forma di scheda aggiuntiva con numerazione coerente con quella della sezione del libretto cui afferiscono. Al responsabile dell'impianto è data facoltà di selezionare e fare compilare e aggiornare le sole schede del libretto pertinenti alla tipologia dell'impianto termico al quale il libretto stesso si riferisce. Nel caso di integrazioni dell'impianto con componenti o apparecchi aggiuntivi, il libretto è aggiornato mediante compilazione delle sole schede pertinenti agli interventi eseguiti. Nel caso di dismissione dall'impianto senza sostituzione di componenti o apparecchi, le relative schede sono conservate dal responsabile dell'impianto per almeno 5 anni dalla data di dismissione.

Per gli impianti esistenti alla data dell'1 giugno 2014, i "libretti di centrale" ed i "libretti di impianto", già compilati e conformi rispettivamente ai modelli riportati negli allegati I e II del decreto ministeriale 17 marzo 2003, devono essere allegati al Libretto. Al fine di facilitare e uniformare la compilazione dei libretto di impianto per la climatizzazione e dei rapporti di controllo di efficienza energetica, il Comitato Termotecnico Italiano (CTI) ha messo a disposizione degli esempi applicativi per le tipologie impiantistiche più diffuse.

Il libretto dell'impianto, allegato al decreto 10 febbraio 2014, è costituito da 14 schede che devono essere compilate e aggiornate da:
  • Scheda 1 - dal Responsabile che firma
  • Schede 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 - dall'Installatore
  • Scheda 3 - dal Responsabile (con firma 3° Responsabile);
  • Schede 11, 12 - dal Manutentore
  • Scheda 13 - dall'Ispettore
  • Scheda 14 - dal Responsabile o eventuale 3° Responsabile

Il libretto di impianto per gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva è disponibile in forma cartacea o elettronica. Nel primo caso, viene conservato dal responsabile dell'impianto o eventuale terzo responsabile, che ne cura l'aggiornamento dove previsto e lo mette a disposizione degli operatori di volta in volta interessati. Nel secondo caso, è conservato presso il catasto informatico dell'autorità competente e viene aggiornato di volta in volta dagli operatori interessati che possono accedere mediante una password personale al libretto. Il libretto di impianto è obbligatorio per tutti gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva, indipendentemente dalla loro potenza termica, sia esistenti che di nuova installazione.

A cura di Gabriele Bivona


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Documenti Allegati

Decreto