NO A PRIVILEGI PER IMPRESE LOCALI

14/02/2006

Il Consiglio di Stato, con la decisione n. 28 dell'11 gennaio 2006, ha ritenuto illegittima la clausola contenuta in un bando di gara, che prevedeva, nei confronti di Enti locali con sede nel territorio di riferimento del bando di gara stesso, l'assegnazione di un particolare punteggio per l'esperienza pluriennale nella gestione di servizi.
La clausola che, di fatto, privilegia le offerta provenienti da soggetti già da tempo operanti nella zona di riferimento della stazione appaltante, è stata censurato dai giudici del Consiglio di Stato che hanno precisato come la clausola in argomento, oltre a distorcere la concorrenza, non è giustificata da alcun interesse pubblico.

La clausola contestata - precisano i giudici - si pone in radicale conflitto con i superiori valori della parità di trattamento tra i concorrenti e della proporzionalità dell'azione amministrativa, non soltanto per la rilevanza ponderale in concreto assegnata al requisito (in grado di assorbire, laddove riconosciuto nella misura massima consentita, ben il 40% dei punti totali assegnabili per il “curriculum aziendale”), ma, soprattutto, perché espressione di un uso distorto della discrezionalità amministrativa.

Per altro, sensibile preferenza accordata alle sole imprese localizzate su un determinato territorio a scapito di tutte le altre partecipanti non è giustificata da alcun nesso di strumentalità necessaria rispetto al conseguimento dell'interesse pubblico primario alla selezione del concorrente provvisto della migliore capacità operativa.


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