NUOVA CIRCOLARE PER IL REGIME SEMPLIFICATO

29/01/2008

È partito l'1 gennaio 2008 il regime fiscale semplificato per i piccoli imprenditori ed i professionisti (contribuenti minimi), che facilita e riduce gli adempimenti, diminuendo i costi. Come afferma l'Agenzia delle Entrate, il regime semplificato rappresenta il regime naturale per chi possiede determinati requisiti e per coloro che nel 2007 hanno applicato il regime della franchigia (art. 32 bis, DPR n. 633/72). Questi contribuenti possono dall'1 gennaio 2008 iniziare automaticamente ad operare come contribuenti minimi, applicando le disposizioni proprie del regime senza dover fare alcuna comunicazione preventiva o successiva.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri 28 gennaio la circolare n. 7/E recante: “Regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi - Articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, finanziaria per l’anno 2008 - Ulteriori chiarimenti.”; la citata circolare fa seguito al Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 2 gennaio 2008 ed alla precedente circolare dell’Agenzia delle Entrate 21 dicembre 2007, n. 73/E.
Alcuni dei tanti chiarimenti inseriti nella corposa circolare sono i seguenti:
  • i contribuenti che iniziano l'attività e, pur volendo applicare fin dall'inizio il regime dei "minimi", non hanno provveduto a barrare - nel modello AA9/8 - la specifica casella del quadro B, possono nei successivi trenta giorni rettificare la dichiarazione di inizio attività presso l'ufficio competente;
  • i contribuenti che, pur volendo applicare il regime dei "minimi" hanno emesso fatture applicando l'imposta, possono effettuare le opportune rettifiche, sempre che non abbiano già esercitato il diritto alla detrazione e proceduto alle liquidazioni periodiche del tributo. Dovranno emettere nota di variazione, da conservare, senza obbligo di registrazione ai fini Iva;
  • quando più professionisti dividono un unico appartamento ma solo uno è intestatario del contratto di locazione e delle utenze e provvede a riaddebitare i costi agli altri professionisti, ciascuno, ai fini della verifica del limite di 15mila euro, farà riferimento al costo che ha effettivamente sostenuto.
Ricordiamo che i requisiti previsti per poter essere considerato un contribuente minimo sono i seguenti:
  • essere un impresa individuale o un professionista singolo
  • aver conseguito nell'anno precedente ricavi o compensi non superiori a 30.000 euro
  • non avere avuto nell'anno precedente lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto)
  • nell'anno precedente
  • nell'anno precedente
  • non avere effettuato nell'anno precedente esportazioni
  • non avere erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro
  • non avere effettuato nel triennio precedente acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15.000 euro (i beni strumentali solo in parte utilizzati nell'ambito dell'attività di impresa o di lavoro autonomo esprimono un valore pari al 50 per cento dei relativi corrispettivi)
  • iniziare l'attività e presumere di possedere i precedenti requisiti. Il limite dei 30.000 euro di ricavi o compensi deve essere ragguagliato all'anno. Ad esempio: per una nuova attività che inizia il 1 settembre 2008 il limite è di 10.000 (4/12 di 30.000). In questo caso il contribuente deve comunicarlo all'Agenzia delle Entrate nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9/8) barrando nel quadro B, la casella denominata "Contribuenti minori".
L'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un software per la verifica dei precedenti requisiti, accessibile all'indirizzo www.agenziaentrate.it

Ricordiamo, anche, che i vantaggi del regime fiscale agevolato:

Irpef e Addizionali
Non sono più dovute Irpef e addizionali regionali e comunali.
Il nuovo regime comporta l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 20 per cento sul reddito, calcolato come differenza tra ricavi o compensi e spese sostenute, comprese le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o alla professione.
Il reddito si determina applicando il principio di cassa, il che comporta un'immediata e integrale rilevanza dei costi, anche quelli inerenti i beni strumentali (circostanza molto incentivante soprattutto in fase di avvio dell'attività produttiva).
Dal reddito si possono dedurre per intero i contributi previdenziali, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell´impresa familiare fiscalmente a carico e quelli versati per i collaboratori non a carico ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa.
E´ ammessa la compensazione di perdite riportate da anni precedenti.
Le perdite fiscali successive possono essere portate in diminuzione dal reddito conseguito nei periodi d´imposta seguenti, ma non oltre il quinto.

Iva
Esonero dagli adempimenti ai fini Iva: niente versamenti, dichiarazioni, comunicazioni,tenuta e conservazione dei registri.
Attenzione: Le fatture devono essere emesse senza l´addebito dell´Iva e non si detrae l´Iva dagli acquisti: conseguentemente, l´Iva si trasforma in un costo deducibile dal reddito.

Irap
Esenzione da Irap con conseguente azzeramento totale dei costi connessi al tributo.

Studi di Settore
Esclusione dall'applicazione degli studi di settore e parametri con il vantaggio sotto il profilo della riduzione dei costi e degli adempimenti connessi.

Adempimenti documentali
Esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.
Esonero dall´invio degli elenchi clienti e fornitori.
Resta soltanto obbligatoria:
  • la numerazione e la conservazione delle fatture d'acquisto e delle bollette doganali;
  • la certificazione dei corrispettivi;
  • la conservazione dei documenti emessi e ricevuti;
  • l´integrazione delle fatture di acquisto intracomunitario o in regime di reverse charge;
  • la titolarità di un conto corrente bancario o postale.
A cura di Ilenia Cicirello



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