NUOVO CODICE DEONTOLOGICO

02/02/2007

Il nuovo codice deontologico degli architetti ha lasciato immutato l’identificazione dei titoli professionali fra i laureati magistrali e i laureati.

Molti ordini aspettavano una modifica sostanziale al fine di meglio definire il contenuto del disposto dell’ex art. 8 bis, che invece è stato confermato nell’art. 9 delle nuove norme deontologiche.

L’articolo prevede che "l'architetto, ove iscritto ad uno o a più settori della sezione A o B , si avvale, in tutti i suoi rapporti con i terzi, del titolo professionale di "Architetto", ovvero del titolo corrispondente al o ai settori della sezione in cui è iscritto".

Questa volontà di un'unica identificazione fra gli iscritti alle diverse sezioni (A o B) corrispondenti ai laureati magistrali (5 anni) ed i laureati (3 anni), che per il combinato del DPR 270/04 e del DPR 328/01 acquisiscono rispettivamente il titolo accademico di "dottore architetto" e "dottore architetto iunior " lascia ancora perplessi molti colleghi ed i relativi ordini.

In effetti la necessità di una trasparente informazione delle proprie competenze e qualifiche è ribadito anche dall’art. 6 delle stesse norme che prevedono che l’iscritto (ma nel caso della promozione dell’attività) “deve attribuirsi solo capacità o titoli pertinenti alla professione o riconosciuti dalla legge senza qualificarsi in modo equivoco”.

Ma se la legge è chiara nell’identificazione dei titoli accademici, quale è stato lo spirito che ha guidato gli estensori ad inserire una norma che equipara, almeno per i rapporti interpersonali, i titoli? Semplificazione? Uniformità?

Significa forse che nel firmare un progetto si utilizzerà il titolo esteso mentre nei biglietti da visita gli iscritti, sia della sezione A che B, del settore architettura, potranno qualificarsi “solo” come Architetto? Almeno questo si evincerebbe dall’art. 9.

La casistica si complica esponenzialmente con gli altri settori: Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, signori professionisti con corsi presso le Facoltà di Architettura orfani del titolo di Architetto.

Allora ecco che il Conservatore, si firma come “Architetto Conservatore”, ma l’interpretazione resta dubbia perché tale titolo eventualmente spetterebbe solo a coloro che hanno la doppia iscrizione ai due settori dell’Albo, ma che ai sensi dello stesso art. 9 ne è prevista la sola dizione di “Architetto”.

Se è pur vero che dobbiamo abituarsi alle nuove figure profesionali, il proliferale di nuovi titoli non semplifica la vita del cittadino e del professionista.

Forse l’Albo dovrebbe ritornare ad essere solo degli Architetti, che siano poi edili, paesaggisti, pianificatori o conservatori, ma solo come specializzazione dello stesso; del resto come sempre fatto dagli Ingegneri edili, meccanici, aeronautici... . Inoltre per corrispondenza alla tipologia di Laurea potrebbe essere più idonea una identificazione del livello in modo similare: il laureato magistrale in architettura è il Dott. Architetto magistrale, mentre per il laureato 3 anni) Dott. Architetto.

Stante le attuali leggi dobbiamo però adeguarsi e fare uno sforzo chiarificatore ed unificatore a livello nazionale, con la corrispondenza di ciò anche nei timbri professionali che ogni ordine crea nella propria interpretazione.

Sintetizzando potremmo concludere la seguente schematizzazione conforme alle attuali norme in vigore:
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A cura di Davide Crovetti


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