Niente contributi previdenziali?Fuori dall'appalto

28/07/2014

Il mancato pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per un importo pari o superiore a 100 euro è da considerarsi infrazione grave che causa l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione di un appalto.

Questo è in sintesi il contenuto della sentenza 10 luglio 2014, causa C-358/12 con la quale la Corte Europea ha risposto alla domanda di pronuncia pregiudiziale sull'interpretazione degli articoli 49, 56 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). In particolare, la domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia riguardo alla decisione di annullare l'aggiudicazione definitiva di un appalto pubblico di lavori, in base al rilievo secondo cui il vincitore aveva violato l'obbligo di pagare i versamenti contributivi per un importo pari a 278 euro.

La Corte Europea ha ricordato che "Ai soli fini della partecipazione a gare di appalto non osta al rilascio del DURC uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad € 100,00, fermo restando l'obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del DURC".

Entrando nel dettaglio, una S.A., dopo aver disposto l'aggiudicazione di un appalto e dopo aver effettuato il controllo della dichiarazione resa dall'aggiudicatario, rilevava dal DURC che l'aggiudicatario non era in regola con il pagamento dei versamenti contributivi al momento della presentazione della sua domanda di partecipazione alla gara, avendo omesso di effettuare, entro il termine richiesto, i versamenti per un importo pari a 278 euro e corrispondenti alla totalità dei versamenti contributivi dovuti per il mese. Tale somma era stata poi tardivamente dal'aggiudicatario.

In considerazione di tale infrazione emergente dal DURC, la S.A. annullava l'aggiudicazione definitiva disposta e escludeva l'aggiudicatario dalla procedura, individuandone uno nuovo. Avverso tale provvedimento di annullamento, la società esclusa proponeva impugnazione dinanzi al Tribunale amministrativo regionale il quale ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
"Il principio di proporzionalità, discendente dal diritto di stabilimento e dai principi di non discriminazione e di tutela della concorrenza, di cui agli articoli 49 [TFUE], 56 [TFUE] e 101 [TFUE], nonché il canone di ragionevolezza in esso racchiuso ostano ad una normativa nazionale che, tanto per gli appalti sopra soglia, quanto per gli appalti sotto soglia [dell'Unione europea], qualifica come grave una violazione contributiva, definitivamente accertata, quando il suo importo eccede il valore di EUR 100 ed è contemporaneamente superiore al 5% dello scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione, con conseguente obbligo per le stazioni appaltanti di escludere da una gara il concorrente che si è reso responsabile di una simile violazione, senza valorizzare altri profili oggettivamente espressivi dell'affidabilità del concorrente come controparte contrattuale?".

Con la sua questione il TAR ha, dunque, chiesto se gli articoli 49 TFUE, 56 TFUE et 101 TFUE nonché il principio di proporzionalità vadano interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, riguardo agli appalti pubblici di lavori il cui valore sia inferiore alla soglia definita all'articolo 7, lettera c), della direttiva 2004/18, obblighi l'amministrazione aggiudicatrice a escludere dalla procedura di aggiudicazione di un tale appalto un offerente responsabile di un'infrazione in materia di versamento di prestazioni previdenziali se lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate è di un importo superiore, al contempo, a EUR 100 e al 5% delle somme dovute.

I giudici della CE hanno, dunque, rilevato che riguardo agli appalti pubblici di lavori il cui valore sia inferiore alla soglia definita all'articolo 7, lettera c), della direttiva 2004/18, l'amministrazione aggiudicatrice deve escludere dalla procedura di aggiudicazione un offerente responsabile di un'infrazione in materia di versamento di prestazioni previdenziali se lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate è di un importo superiore, al contempo, a 100 euro e al 5% delle somme dovute.

A cura di Ilenia Cicirello


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