Norme Tecniche Costruzioni (NTC): La Conferenza Unificata chiede il Fascicolo del fabbricato

29/12/2016

Dopo aver letto un comunicato del Ministero delle Infrastrutture, avevamo dato notizia l’altro ieri del fatto che la Conferenza Unificata aveva espresso l’intesa sullo schema di Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ma non eravamo in possesso del relativo verbale e non sapevamo su quali basi fosse stata raggiunta l’intesa. Siamo riusciti ad avere il testo dell’Intesa (Rep. Atti n. 149/CU del 22 dicembre 2016) che alleghiamo in versione integrale alla presente notizia e nel testo stesso rileviamo che l’intesa è stata raggiunta con la contemporanea richiesta al Governo di istituire, con tutta la celerità possibile, un Gruppo Tecnico con Regioni e ANCI, che sviluppi una proposta di revisione del D.P.R. 380/2001 che, tra l'altro, introduca:

  • il vincolo del Fascicolo del Fabbricato, o altro, analogo, strumento informativo;
  • principi specifici per la formazione degli operatori;
  • certi e adeguati processi di controlli e sanzioni;
  • nuovi criteri per l'aggiornamento delle NTC.

Nel testo dell’intesa è, anche, precisato che la Conferenza unificata chiede al Governo di fare propri alcuni emendamenti fortemente raccomandati e alcune ulteriori importanti raccomandazioni, così come specificati nel documento allegato, che deve essere ritenuto parte integrante e sostanziale del parere stesso e nel quale sono tra l'altro riepilogati i punti che sono stati condivisi in sede tecnica con il MIT da inserire nella Circolare esplicativa e in specifiche Linee Guida. Nel citato documento allegato all’intesa vengono date le seguenti indicazioni di lavoro per il richiesto gruppo tecnico MIT-Regioni-Anci:

  1. la revisione delle norme primarie sulle costruzioni - DPR 380/2001, L. 64/1974 e L. 1086/1971 - non è più rinviabile poiché il modello di riferimento per la sicurezza delle costruzioni, risalente agli anni '70, è inadeguato ed è auspicabile la riduzione ad una sola norma primaria valida per tutte le costruzioni in luogo delle attuali 3 leggi sopra citate;
  2. nel contesto della revisione delle norme generali per le Costruzioni e della valutazione, ormai improcrastinabile della norma primaria, le Regioni ritengono indispensabile ed ormai non più rimandabile una chiara e formale introduzione del Fascicolo del Fabbricato tra gli strumenti primari di monitoraggio dei territori ed è avanzata la proposta di rendere obbligatoria la redazione del fascicolo del fabbricato in partenza nei casi di nuove costruzioni, di manutenzioni straordinarie di edifici esistenti; di edifici che ospitano servizi pubblici e scuole (opere di classe 3 e classe 4);
  3. relativamente ai controlli ed alle sanzioni, è precisato che è auspicabile una revisione dell’attività di controllo e del regime sanzionatorio al fine di incidere con maggior determinazione anche sulla repressione, sia introducendo la facoltà di sanzioni amministrative a cura diretta delle regioni che di inasprimento delle sanzioni penali che, ad oggi anche nei casi più gravi, sono semplici contravvenzioni risolvibili con semplice oblazione, a prescindere dai rischi, anche gravi e ai danni potenzialmente causabili da errate condotte sia dei professionisti che delle imprese, oltre che dai committenti;
  4. la sicurezza statica e sismica degli edifici e delle infrastrutture è di fondamentale per la collettività ed è necessario che coloro che se ne occupano siano necessariamente soggetti di elevata competenza, costantemente aggiornati dal punto di vista scientifico e professionale. Si ritiene pertanto indispensabile che l'obbligo della formazione permanente sia inserito all'interno della normativa generale, nel caso specifico nel DPR 380/2001, con eventuali rinvii anche ad altre norme specifiche di altri settori (normativa ordinistica e delle pubbliche amministrazioni). Una particolare criticità si rileva nel campo delle imprese di costruzioni dove, specialmente in quelle più piccole, spesso manca la necessaria formazione, la capacità direttiva e tecnica. Infatti, ad oggi, il DPR 380/2001 non richiede un particolare livello di formazione o di capacità tecnica alle imprese esecutrici (fatta esclusione per gli appalti pubblici).

In allegato il testo dell’Intesa.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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