Nuovo Codice Appalti: Desaparecido il decreto superspecialistiche

12/12/2016

In una notizia pubblicata il 15 novembre scorso (leggi news)  avevamo comunicato che il Ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio aveva firmato il 10 novembre il decreto sulle c.d. opere superspecialistiche previsto all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e per le quali non è ammesso l'avvalimento e che avrebbe dovuto essere pubblicato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti e, quindi, entro il 18 luglio 2016.

Al ritardo accumulato dal Ministero per la predisposizione del decreto si aggiunge altro ritardo per il fatto che a distanza di oltre un mese dalla firma il decreto non è stato ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale presumibilmente perché non è stato ancora vistato dalla Corte dei Conti.

Ricordiamo, poi, che con il decreto attuativo dell’articolo 89 comma 11 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici contenente l’elenco delle opere cosiddette superspecialistiche per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione è definito l’elenco delle opere cosiddette superspecialistiche per le quali non è ammesso l’avvalimento qualora il valore dell’opera superi il dieci per cento dell’importo totale dei lavori, e, ai sensi dell’articolo 105 comma 5, non è consentito il subappalto oltre il 30% del valore delle opere.

Nel decreto è confermato l’elenco previgente, prevedendone inoltre l’integrazione con l’inserimento della categoria OS 12-B (Barriere paramassi, fermaneve e simili) e OS 32 (Strutture in legno). Ciò in presenza di due esigenze specifiche:

  • garantire l’adeguata competenza nell’esecuzione di opere che hanno un particolare impatto sull’incolumità e salute pubblica
  • garantire la concorrenza nel mercato degli appalti e dunque l’accesso delle imprese, anche in considerazione dei principi del TFUE.

Sono stati, inoltre, aggiornati i requisiti di specializzazione che devono possedere gli operatori economici per l’esecuzione delle opere. Il decreto non interviene sul sistema di qualificazione e pertanto resta ferma, ai fini della dimostrazione dei requisiti richiesti per l’esecuzione, la vigente disciplina sulla qualificazione fino all’adozione delle linee guida di cui all’articolo 83 del codice. E' infine previsto un periodo di un anno di monitoraggio degli effetti del decreto a seguito del quale si procederà all'aggiornamento del decreto stesso.

Mentre restiamo in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto, non possiamo non fare il punto della situazione relativamente ai provvedimenti attuativi del nuovo Codice dei Contratti e non possiamo non rilevare il grandissimo ritardo dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri perché, ad oggi, avrebbero dovuto vedere la luce 23 provvedimenti dei quali (vedi tabella) 10 decreti da vari Ministeri, 4 decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, 1 dall’Agenzia dell’Italia digitale e 8 dall’ANAC.

Il risultato è che hanno visto la luce soltanto 1 decreto ministeriale, 1 del Presidente del Consiglio dei Ministri e 4 provvedimenti dell’ANAC

Ragionando in termini di percentuali di produttività, quella dei ministeri è del 10% (1 provvedimento su 10), quella del Presidente del Consiglio dei Ministri è del 25% (1 provvedimento su 4), quella dell’Agenzia per l’Italia digitale è dello 0% (0 provvedimenti su 1) e quella dell’ANAC è del 50% (4 provvedimenti su 8).

A cura di Paolo Oreto

 



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