Nuovo Codice Appalti: nuovo decreto parametri facoltativo

28/06/2016

Nessun equivoco, il nuovo decreto per la determinazione dell'importo a base d'asta "potrà" essere utilizzato dalle stazioni appaltanti che avranno quindi anche la facoltà di determinare l'importo su valutazioni di natura "contestuale".

Lo ha definitivamente chiarito il nuovo decreto (in allegato la relazione illustrativa e lo schema di decreto approvato) predisposto dai Ministeri della Giustizia e delle Infrastrutture in riferimento a quanto previsto dall’articolo 24, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016. Il decreto, infatti, ripropone dall’articolo 2 all’articolo 9 il decreto Ministero della Giustizia 31 ottobre 2013, n. 143 recante “Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria”. Con l'’unica differenza all’articolo 1 in cui sono stati inseriti il comma 3 che sancisce la discrezionalità delle stazioni appaltanti che avranno la possibilità di applicare i nuovi corrispettivi, nel caso li ritengano adeguati, quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento, e il comma 4 in cui viene precisato che “Le tabelle dei corrispettivi approvate con il presente decreto sono aggiornate entro tre mesi dall’entrata in vigore del decreto con cui sono definiti i contenuti della progettazione di cui all’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016”.

Il rischio, da noi subito evidenziato dopo la pubblicazione del D.Lgs. n. 50/2016, è quello di vanificare gli sforzi degli operatori di settore (Consigli Nazionali dell'area tecnica in testa) che si erano subito mossi per eliminare una possibilità che avrebbe di fatto reso totalmente discrezionale la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara.

Entrando nel merito della disquisizione del “possono” e del “devono”, ricordiamo che la prima versione delle Linee guida ANAC sui Servizi di Ingegneria e Architettura (SIA) recitava al paragrafo VIInfine, si ricorda, alla luce delle disposizioni intervenute, l’obbligo per le stazioni appaltanti di determinare i corrispettivi per i servizi di ingegneria e architettura applicando rigorosamente le aliquote di cui al D.M. n. 143/2013 ……”. Nell'ultima versione delle Linee guida sui SIA, totalmente rivisitate rispetto alla prima, ha eliminato questo periodo, allineandosi a quanto previsto dal nuovo Codice.

Il problema, davvero rilevante, creerà disomogeneità nella determinazione dell'importo da porre a base di gara tra gare di tipologia e importo simile, anche di due amministrazioni della stessa Regione, con il risultato che, utilizzando parametri differenti, una stessa gara potrà rientrare o meno all'interno delle soglie previste dal Codice. L'utilizzo di parametri differenti sarà, infatti, strumentale all'amministrazione di turno per fare in modo che un dato servizio possa rientrare all’interno di una soglia (ad esempio dei 40.000 Euro con affidamento diretto) rispetto ad un’altra (da 40.000 a 100.000 Euro). In pratica è come se si dovesse determinare, nel caso dei lavori, un importo a base d’asta senza alcun listino di riferimento e la determinazione dei prezzi unitari delle singole lavorazioni fosse lasciata all’arbitrio della singola amministrazione.

Non si comprende, inoltre, la necessità di varare un decreto fotocopia del precedente quando, in pratica, lo si dovrà sostituire, non appena saranno definiti i nuovi livelli di progettazione tanto che nel comma 4 dell’articolo 1, viene già preannunciato un aggiornamento entro tre mesi dall’entrata in vigore del decreto con cui sono definiti i contenuti della progettazione di cui all’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Sarebbe interessante conoscere il pensiero ufficiale dei Consigli Nazionali delle professioni tecniche che pur essendo presenti sulle questioni che hanno riguardano il nuovo Codice, hanno certamente tardato, forse troppo e irrimediabilmente, a prendere posizioni chiare, forti ed ineludibili su un problema così delicato. Siamo i attesa del loro pensiero e di un intervento chiaro sulla necessità di varare, con immediatezza, una modifica all’articolo 24, comma 8 del nuovo Codice i cui contenuti non erano stati concordati nella stesura della legge delega n. 11/2016 e che, anzi, confliggono con quanto disposto all’articolo 1, comma 1, lettera a) della citata legge delega.

In allegato la relazione illustrativa ed il testo del decreto ministeriale. Dalla lettura della relazione illustrativa si coglie con immediatezza che il problema è il citato comma 8 ed, infatti, nella stessa viene precisato che:

Come ulteriore elemento differenziale, di estrema rilevanza, si consideri anche l’obbligatorietà dei parametri individuati dal provvedimento del 2013. La norma primaria del 2012 da attuare prevedeva che “ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto (…)”. In via di interpretazione letterale, l’interprete poteva agevolmente concludere, analizzando il testo de quo, per l’obbligatorietà, per il responsabile del procedimento, del ricorso ai parametri previsti dal presente provvedimento.

Al contrario, come già riferito, la norma del 2016 espressamente prevede che detti corrispettivi “possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti ove motivatamente ritenuti adeguati quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento”.

Non vorremmo passare per i gufi di cui alcuni senatori hanno recentemente parlato nelle loro audizioni/difese al nuovo Codice, ma la nostra preoccupazione e quella degli operatori del settore è certamente sopra i livelli di guardia.

A cura di Arch. Paolo Oreto



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