Nuovo Regolamento Codice dei contratti: Nella parte I le disposizioni comuni
28/06/2010

Iniziamo da oggi l'esame delle sette parti che compongono il
Regolamento del Codice dei Contratti approvato dal Consiglio
dei Ministri del 18 giugno scorso ed in attesa della firma del Capo
dello Stato, della registrazione alla Corte dei Conti e della
successiva pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
Nella parte prima sono contenute le disposizioni comuni a lavori, servizi e forniture con l'individuazione chiara delle disposizioni riconducibili alla competenza statale esclusiva e concorrente tra Stato e Regioni (articolo 1). Com'è noto, l'articolo 4, comma 3, del codice definisce di competenza esclusiva statale i seguenti ambiti:
Resta altresì ferma la competenza esclusiva dello Stato a disciplinare:
Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente tra Stato, Regioni e Province Autonome, l'articolo 4, comma 2, del codice prevede che le Regioni e le Province Autonome esercitino la propria potestà nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel codice in tema di:
In particolare la Parte I per un totale di 8 articoli è suddivisa nei seguenti tre titoli:
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Nella parte prima sono contenute le disposizioni comuni a lavori, servizi e forniture con l'individuazione chiara delle disposizioni riconducibili alla competenza statale esclusiva e concorrente tra Stato e Regioni (articolo 1). Com'è noto, l'articolo 4, comma 3, del codice definisce di competenza esclusiva statale i seguenti ambiti:
- la qualificazione e la selezione dei concorrenti;
- le procedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa;
- i criteri di aggiudicazione;
- il subappalto;
- i poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- le attività di progettazione e i piani di sicurezza;
- la stipulazione e l'esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell'esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilità amministrative.
Resta altresì ferma la competenza esclusiva dello Stato a disciplinare:
- i contratti relativi alla tutela dei beni culturali;
- i contratti nel settore della difesa;
- i contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza.
Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente tra Stato, Regioni e Province Autonome, l'articolo 4, comma 2, del codice prevede che le Regioni e le Province Autonome esercitino la propria potestà nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel codice in tema di:
- programmazione di lavori pubblici;
- approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi;
- organizzazione amministrativa;
- compiti e requisiti del responsabile del procedimento;
- sicurezza del lavoro.
In particolare la Parte I per un totale di 8 articoli è suddivisa nei seguenti tre titoli:
- Titolo I - Potestà regolamentare e definizioni (n. 3 articoli)
- Titolo II - Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva (n. 3 articoli)
- Titolo III - Altre disposizioni comuni (n. 2 articoli).
A cura di Paolo
Oreto
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