ON LINE LA BANCA DATI VIBRAZIONI

15/06/2007

L’ASL 9 di Grosseto e L’ASL 7 di Siena con la collaborazione dell’ISPESL, Dipartimento Igiene del Lavoro, al fine di ottemperare a quanto previsto dall’art. 4 del D. Lgs. 19 Agosto 2005, n. 187 (Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche), ha predisposto la Banca Dati Vibrazioni.

Ricordiamo, infatti, che il D. Lgs. 187/2005 prescrive specifiche metodiche di individuazione e valutazione dei rischi associati all'esposizione a vibrazioni del sistema mano-braccio (HAV) e del corpo intero (WBV) e specifiche misure di tutela, che vanno documentate nell'ambito del rapporto di valutazione dei rischi prescritto dal D.Lgs. 626/94. Secondo quanto prescritto dall’art. 4 del suddetto decreto, la valutazione dei rischi può essere effettuata sia attraverso delle misurazioni, secondo quanto previsto dalle metodiche di misura prescritte da specifici standard ISO-EN, sia mediante l’ausilio di appropriate informazioni reperibili dal costruttore e/o dalle banche dati accreditate predisposte dall’ISPESL, dal CNR e dalle Regioni. Tali banche dati rendono, naturalmente, più agevole e meno dispendiosa la fase di valutazione dei rischi e, quindi, anche la pianificazione delle azioni necessarie a ridurre il rischio, fase che risulta parte integrante del processo di individuazione e valutazione del rischio previsto dal tutte le norme di sicurezza.

In particolare nel caso delle vibrazioni, evidenziamo che sia nel caso dell'esposizione del sistema mano-braccio che nel caso dell'esposizione del corpo intero, non esistono DPI anti-vibrazioni in grado di proteggere i lavoratori adeguatamente e riportare comunque i livelli di esposizione del lavoratore al di sotto dei valori limite fissati dal Decreto, come ad esempio avviene nel caso dei protettori auricolari in relazione al rischio rumore. Per questo motivo, l’unico modo per riportare l’esposizione ai valori limite fissati dalla Direttiva europea è quello di intervenire direttamente alla fonte.

Di seguito i valori limite di esposizione ed i valori di esposizione che fanno scattare l’azione fissati dall’articolo 3 della Direttiva Europea.
Per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:
a) il valore limite giornaliero di esposizione normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore è fissato a 5 m/s2;
b) il valore giornaliero di esposizione che fa scattare l’azione normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore è fissato a 2,5 m/s2.
La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si basa principalmente sul calcolo del valore dell’esposizione giornaliera normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, A (8), calcolato come radice quadrata della somma dei quadrati (valore totale) dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali (ahwx, ahwy, ahwz) conformemente ai capitoli 4 e 5 e all’allegato A della norma ISO 5349-1 (2001).
La valutazione del livello di esposizione può essere effettuata grazie a una stima basata sulle informazioni relative al livello di emissione delle attrezzature di lavoro utilizzate, fornite dai fabbricanti di tali materiali e grazie all’osservazione delle specifiche pratiche di lavoro, oppure attraverso una misurazione.

Per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:
a) il valore limite giornaliero di esposizione normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore è fissato a 1,15 m/s2 oppure, a seconda della scelta dello Stato membro, a un valore della dose di vibrazioni di 21 m/s1,75;
b) il valore giornaliero di esposizione che fa scattare l’azione normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore è fissato a 0,5 m/s2, oppure, a seconda della scelta dello Stato membro, a un valore della dose di vibrazioni di 9,1 m/s1,75.
La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni si basa principalmente sul calcolo dell’esposizione giornaliera A (8) espressa come l’accelerazione continua equivalente su 8 ore, calcolata come il più alto dei valori quadratici medi o il più alto dei valori della dose di vibrazioni (VDV) delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali (1,4awx, 1,4awy awz per un lavoratore seduto o in piedi), conformemente ai capitoli 5, 6 e 7, all’allegato A e all’allegato B della norma ISO 2631-1 (1997).
La valutazione del livello di esposizione può essere effettuata grazie ad una stima basata sulle informazioni relative al livello di emissione delle attrezzature di lavoro utilizzate, fornite dai fabbricanti di tali materiali e grazie all’osservazione delle specifiche pratiche di lavoro, oppure attraverso una misurazione.
Gli Stati membri hanno la facoltà, per quanto riguarda la navigazione marittima, di prendere in considerazione solo le vibrazioni di frequenza superiore a 1 Hz.

Gli obiettivi della Banca Dati Vibrazioni presentata dall’ISPESL possono riassumersi nei seguenti punti:
a) garantire un’agevole consultazione e reperibilità dei valori di esposizione a vibrazioni prodotte dai macchinari comunemente utilizzati in ambito industriale, al fine di favorire il più possibile l’attuazione immediata di interventi di riduzione del rischio alla fonte, già in sede di valutazione del rischio, senza dover necessariamente ricorrere a misure onerose e talvolta complesse;
b) consentire ai datori di lavoro ed ai loro consulenti di individuare i macchinari che riducano al minimo il rischio vibrazioni, in fase di acquisto ed aggiornamento del parco macchine.

La banca dati è consultabile separatamente per vibrazioni trasmesse al sistema mano braccio (HAV) ed al corpo intero (WBV). Per ciascun macchinario è riportata una scheda tecnica contenente le caratteristiche costruttive essenziali del macchinario, quali: marca, modello, tipo di alimentazione, potenza, peso, etc.; una foto dello stesso; due tipologie di dati di esposizione a vibrazioni: dati dichiarati dal produttore ai sensi della Direttiva Macchine (se disponibili) e dati misurati in campo (qualora disponibili), in accordo con specifici protocolli di misura che garantiscano il controllo dell’incertezza dei risultati. In tal caso sono altresì specificate le condizioni di misura in campo ed il referente delle misurazioni.

A cura di Gianluca Oreto




© Riproduzione riservata

Link Correlati

Focus sicurezza