Offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV): obbligatorio definire il metodo di calcolo del punteggio economico

27/03/2019

In una gara da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), la metodologia di calcolo del relativo punteggio, come quello degli altri criteri di valutazione dell’offerta, deve essere individuata dalla stazione appaltante e resa nota ai potenziali concorrenti tramite la lex specialis di gara.

Potrà sembrare normale ma è un concetto che ha dovuto chiarire l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)con la Delibera n. 144 del 27 febbraio 2019 con la quale ha risposto all'istanza di parere di precontenzioso presentata dalla stessa stazione appaltante a cui un operatore economico che aveva partecipato ad una gara (arrivando terzo e ultimo) aveva contestato le modalità di attribuzione del punteggio all’elemento economico del prezzo e in particolare:

  • il mancato utilizzo di una formula matematica per il calcolo del punteggio;
  • l’utilizzo di un sistema a fasce che prevede l’attribuzione dello stesso punteggio a operatori economici che hanno offerto prezzi diversi e che ha comportato che al prezzo più basso non è stato assegnato il punteggio più alto;
  • la mancata predeterminazione nella legge di gara del criterio di assegnazione del punteggio economico, la cui definizione è stata lasciata alla Commissione di valutazione;
  • la mancata indicazione della soglia di anomalia.

L'ANAC ha ricordato che il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa consente alla stazione appaltante di acquistare lavori, servizi o forniture per soddisfare direttamente proprie esigenze o per offrire servizi all’utenza non badando esclusivamente a un risparmio sui costi ma anche considerando la qualità di ciò che viene acquistato. Per fare ciò, la stazione appaltante, nella fase di definizione della gara, deve individuare concretamente gli obiettivi che si propone di raggiungere. In ragione degli obiettivi prefissati e del contesto di riferimento, nei documenti di gara la stazione appaltante identifica gli elementi dell’offerta (criteri di valutazione) da valorizzare ai fini dell’aggiudicazione e il peso da attribuire a ciascuno (art. 95, comma 8, d.lgs. n. 50/2016)

Le stesse Linee Guida ANAC n. 2 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” hanno chiarito che di regola l’offerta è composta da;

  • elementi di natura quantitativa quali, ad esempio, il prezzo, il tempo di esecuzione dei lavori, il rendimento, la durata della concessione, il livello delle tariffe;
  • elementi riferiti all’assenza o presenza di una determinata caratteristica, come il possesso di una certificazione di qualità, del rating di legalità, ecc.;
  • elementi di natura qualitativa, sui quali la commissione di gara deve esprimere il proprio giudizio, secondo i criteri prestabiliti nel bando di gara.

Il prezzo è uno degli elementi quantitativi dell’offerta, a cui la stazione appaltante non può attribuire un peso superiore a 30 (art. 95, comma 10-bis, d.lgs. n. 50/2016). La metodologia di calcolo del relativo punteggio, come quello degli altri criteri di valutazione dell’offerta, deve essere individuata dalla stazione appaltante e resa nota ai potenziali concorrenti tramite la lex specialis di gara.

La prescrizione della predeterminazione del metodo di calcolo del punteggio economico da parte della stazione appaltante poggia sul principio di parità di trattamento e sull’obbligo di trasparenza in forza dei quali ogni potenziale concorrente deve essere ragionevolmente informato dei criteri e delle modalità che saranno applicati per individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa. In questa ottica, l’ANAC raccomanda alle stazioni appaltanti di definire in maniera chiara e precisa il criterio di aggiudicazione nonché i criteri di valutazione, i metodi e le formule per l’attribuzione dei punteggi e il metodo per la formazione della graduatoria, finalizzati all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; devono, pertanto, essere evitate formulazioni oscure o ambigue, assicurando la trasparenza dell’attività e la consapevolezza della partecipazione.

La scelta del metodo di calcolo del punteggio economico non ha infatti un impatto neutro sull’esito della gara giacché a seconda della metodologia scelta si può incentivare o disincentivare la competizione sul prezzo.

Per tale motivo, l'ANAC ha chiarito che

  • la mancata definizione nella documentazione di gara del metodo di calcolo del punteggio economico non è conforme alla normativa di settore;
  • tale carenza non può essere colmata dalla scelta di una metodologia di calcolo effettuata in fase di gara, tanto meno a fronte di offerte economiche note.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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Delibera ANAC