PROPOSTA LA RESPONSABILITA' CIVILE PER I MINI INCARICHI

24/05/2007

In attesa che venga definito il regolamento del codice dei contratti pubblici, Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, continua il controverso dibattito circa la possibilità di eliminare l'obbligo di versare le cauzioni negli affidamenti di incarichi di progettazione. Secondo quanto previsto dal comma 1, art. 75 del codice dei contratti pubblici l'offerta deve essere corredata da una garanzia pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di garanzia o fideiussione. Ciò vuol dire che per gare di importo pari a centomila euro (soglia sopra la quale è obbligatorio indire una gara), un progettista è obbligato a fornire una garanzia pari a duemila euro.

A parte la dubbia utilità di questa garanzia (difficilmente un progettista che vince una gara poi rinuncia), l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia ha "proposto la possibilità di introdurre una soglia al di sotto della quale i comuni devono richiedere, nei bandi di affidamento, esclusivamente la polizza di responsabilità civile, al fine di non aggravare eccessivamente i progettisti, per incarichi di importo non rilevante".

In effetti, come confermato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1231 dello scorso 13 marzo, la richiesta delle due tipologie di cauzioni, provvisoria e definitiva, in aggiunta alla polizza di responsabilità civile, determinerebbe un aggravamento degli oneri di accesso alla gara di appalto a carico del progettista del tutto ingiustificato. La cauzione provvisoria trova la sua ratio nell'esigenza di garantire nelle procedure concorsuali la serietà dell'offerta presentata dai partecipanti. Occorre, tuttavia, considerare che negli appalti di progettazione, la serietà dell'offerta non si focalizza, come negli appalti di esecuzione, esclusivamente sull'elemento economico della stessa, essendo detta attività remunerata a tariffa ed a consuntivo. Infatti, di norma, l'elemento prezzo è solo uno degli elementi caratterizzanti l'offerta, trattandosi generalmente di appalti affidati tramite il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ove assumono particolare rilievo altri elementi, come la capacità progettuale del concorrente e la sua professionalità. Proprio per tali motivi la garanzia della cauzione non viene prevista nelle gare d'appalto di progettazione. La cauzione definitiva ha, invece, la funzione di assicurare la stazione appaltante per il pregiudizio patito in conseguenza dell'eventuale violazione degli obblighi contrattuali. Funzione che viene espletata dalla garanzia di cui all'art. 30, comma 5, della legge quadro ed all'art. 105 del Regolamento. La richiesta aggiuntiva di una cauzione definitiva verrebbe a costituire un duplicato di garanzia, e di conseguenza sostanzierebbe un onere aggiuntivo a carico del progettista.

La richiesta dell'Anci è quella che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti faccia chiarezza in merito prima che venga emanato il regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici.

A cura di Gianluca Oreto


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