PUBBLICATA LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

09/01/2009

Sulla Gazzetta ufficiale n. 4 dello scorso 7 gennaio è stata pubblicata la Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2008, n. 17852 recante "Articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 - Mutui prima casa" ed indirizzata ag1i istituti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria.

La circolare fornisce alcuni chiarimenti interpretativi per la concreta applicazione delle disposizioni previste dall'art. 2, commi da 1 a 3 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, il quale prevede che per i mutui a tasso non fisso erogati entro il 31 ottobre 2008 a persone fisiche per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9, le rate da corrispondere nel 2009 siano calcolate con riferimento al maggiore tra un tasso di interesse pari al 4%, senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto e, comunque, per un ammontare non superiore a quanto previsto dalle condizioni contrattuali in essere.

Tale disposizione si applica anche ai mutui che sono stati oggetto di operazioni di rinegoziazione di cui all'art. 3 del decreto-legge 28 maggio 2008, n. 93 convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. Come previsto dal comma 1, art. 2 del dl 185/2008, la differenza tra gli importi a carico del mutuatario e le rate da corrispondere ai sensi del contratto di mutuo sottoscritto, è posta a carico dello Stato. È previsto inoltre che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, siano definite le modalità tecniche per il pagamento della differenza.

In particolare, il contributo dello Stato a favore dei mutuatari per la riduzione dell'importo di tutte le rate di mutuo a tasso non fisso nel corso del 2009 viene corrisposto dalle banche mutuanti, senza alcun costo per il cliente, alla data di scadenza di ciascuna rata. Il criterio di calcolo si applica, comunque, all'intero importo della rata e non solo al rateo riferibile al 2009.
Al fine di tenere indenne il mutuatario da ogni effetto di eventuali ritardi nel corrispondere il contributo già per le prime rate in scadenza nel 2009, la circolare ha previsto che tali ritardi non dovranno ragionevolmente estendersi oltre il mese di febbraio 2009. In ogni caso, il contributo deve essere accreditato con valuta del giorno di scadenza della rata cui è relativo.

Infine, in caso di mutui che sono stati oggetto di operazioni di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite, ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, il contributo viene corrisposto dalla banca cedente (originator) ovvero dal soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento (servicer).


A cura di Ilenia Cicirello


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