Pagamento debiti P.A.: proposte di emendamento al DL 35/2013

19/04/2013

Nell'attesa della conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 2013, arrivano le prime proposte di emendamento.

Tra le prime proposte di emendamento segnaliamo quelle presentate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 11 aprile scorso, e presentate, in sede di Audizione, alla Camera dei Deputati nella Commissione speciale per l'esame degli atti di Governo, e al Governo in sede di Conferenza Unificata.

Gli emendamenti presentati riguardano:
  • il pagamento di ulteriori 2,1 miliardi dei debiti di parte capitale 2012 a favore degli enti locali - con l'inserimento del comma 10 all'interno dell'art. 2;
  • l'esclusione dai tagli lineari dei trasferimenti alle autonomie territoriali - con la modifica del secondo periodo della lett. c), comma 3 dell'art. 12;
  • l'esclusione dei residui passivi in conto capitale dal Patto di stabilità - con l'inserimento del comma 00 all'inizio dell'art. 2;
  • l'estensione deroga ai vincoli all'indebitamento - con la modifica del comma 1 dell'art. 2;
  • l'estensione deroga ai limiti indebitamento anche per i debiti sanitari - con la modifica del comma 4, dell'art.3;
  • l'esclusione al cofinanziamento nazionale ai programmi comunitari - con l'inserimento del comma 7-bis all'art. 3;
  • misure per interventi terremoti Basilicata e Molise - con l'inserimento dell'art. 11/bis dopo l'art. 11;
  • alcune precisazioni necessarie in via interpretativa da sottoporre con il parere alla Conferenza Unificata, in particolare:
    1. la necessità che venga chiarito che i debiti previsti da decreto-legge non pagati alla data del 9 aprile 2013, data di entrata in vigore del provvedimento, possano essere inseriti nel piano dei pagamenti effettuabili con l'anticipo della liquidità sempre rispettando la cronologia temporale delle obbligazioni;
    2. riguardo all'art. 4 specificare che nel caso in cui il debito sia già stato autorizzato al 31 dicembre come risultante da rendiconto 2012 l'autorizzazione a contrarre il mutuo sia conseguente in quanto relativa alla sola necessità di cassa nei limiti del debito autorizzato.
  • la flessibilità dell'uso delle risorse per il cofinanziamento dei programmi comunitari - con la sostituzione delle parole "30 giugno" con le parole "31 luglio" all'art. 2, comma 9;
  • alcune osservazioni per il settore sanitario che riguardano:
    • Il Piano di Pagamento
    • Le Comunicazioni ai creditori a mezzo email;
    • La Certificazione dei crediti.

In allegato il documento con la proposte di emendamento.

A cura di Ilenia Cicirello


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