Prestazione energetica edifici, integrazione alle disposizioni della Regione Emilia Romagna

26/03/2015

La Giunta della Regione Emilia-Romagna ha integrato le disposizioni contenute nella deliberazione n.1577 del 13 ottobre 2014, che riguarda la scadenza degli obblighi d'installazione d'impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione. Nello specifico è stata introdotta esplicitamente la modifica del punto riportante la scadenza della soglia del 35% del limite minimo di copertura del fabbisogno di energia con fonti energetiche rinnovabili, sostituendo le parole "fino al 31 dicembre 2014" con le parole "fino al 31 dicembre 2016", in modo da evitare qualsiasi ambiguità interpretativa e applicativa in merito all'entrata in vigore della soglia del 50% a partire dal 1° gennaio 2017, come già deliberato, rimanendo in vigore fino a tale data la soglia del 35%.

Con la deliberazione del 13 ottobre 2014 si era deciso di deliberare lo slittamento al 1° gennaio 2017 della decorrenza dello step che prevede l'incremento dal 35% al 50%  del limite minimo di copertura del fabbisogno con fonti energetiche rinnovabili, che la disposizione precedentemente in vigore indicava al 1° gennaio 2015. A causa di un mero errore redazionale, non si era provveduto a modificare nel contempo il testo del precedente punto, che stabilisce appunto la soglia di rispetto del 35% per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 fino al 31 dicembre 2014: in base ad una lettura pedissequa del testo, si sarebbe venuto a creare un vuoto normativo tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2016.

Fonte: Regione Emilia-Romagna


© Riproduzione riservata

Link Correlati

Sito ufficiale