Prevenzione incendi: Nelle strutture sanitarie scadenze prorogate di un anno

di Redazione tecnica - 03/03/2020

Sulla Gazzetta ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’interno 20 febbraio 2020 recante “Proroga delle scadenze in materia di prevenzione incendi per le strutture sanitarie, previste dal decreto del Ministro dell’interno del 19 marzo 2015”.

Proroga di un anno

Con il decreto in argomento per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendio previsto dal Decreto del Ministro dell’interno 19 marzo 2015 e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove procedure di gara o per mancata assegnazione di fondi, siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la prima, sono prorogati di un anno i termini di cui:

  • a) all’art. 2, comma 1, lettere c) e d) per le attività in regola con gli adempimenti di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e b);
  • b) all’art. 2, comma 2, lettere c) e d) per le attività in regola con gli adempimenti di cui all’art. 2, comma 2, lettere a) e b);
  • c) all’art. 3, comma 1, lettere b) e c) per le attività in regola con gli adempimenti di cui all’art. 3, comma 1, lettera a);
  • d) all’art. 3, comma 4, lettere c) e d) per le attività in regola con gli adempimenti di cui all’art. 3, comma 4, lettere a) e b).

Strutture sanitarie con previsione di dismissione o riconversione

Per le strutture sanitarie di cui è prevista la dismissione o riconversione in strumenti di programmazione negoziata già stipulati con la presenza del Ministero della salute, quali gli accordi di programma e gli accordi di programma quadro, i termini si intendono prorogati sino al termine di cui all’art. 2, comma 1, lettera e) al fine di assicurare la corretta allocazione delle risorse pubbliche.

In allegato il Decreto 20 febbraio 2020.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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Documenti Allegati

Decreto 20 febbraio 2020