Prevenzione incendi e COVID-19: è il tempo delle proroghe

di Vasco Vanzini - 18/10/2020

Il difficile momento, legato alla pandemia, che stiamo attraversando, produce i suoi effetti anche sulla sicurezza nei confronti degli incendi.

Difficoltà per la messa a norma degli edifici

Alle oggettive difficoltà di messa a norma degli edifici, legate sia alle congenite carenze strutturali del patrimonio edilizio nazionale, sia alle ridotte disponibilità economiche o finanziarie dei soggetti titolari delle attività a rischio incendio, si sono andate a sommare le dinamiche epidemiologiche e un diffuso stato di indeterminatezza sul futuro prossimo, mentre le limitazioni agli incontri e, almeno in una prima fase, agli spostamenti, hanno fortemente condizionato, in taluni contesti, il processo decisionale.

Prevenzione incendi: tutti i rinvii post Covid-19

La situazione in essere, ben lungi dall’essere risolta, conseguentemente sta conducendo ad una serie di proroghe, rinvii, e deroghe temporanee ai provvedimenti di prevenzione incendi, come di seguito riepilogato:

  • Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020, Legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione, con modificazioni del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi”.
    • Art. 4 comma 2 – “Disciplina delle aree sanitarie”.
      Dispone che le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all’accoglienza e alla assistenza anche temporanee sia all'interno  che  all'esterno  di  strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private,  o  di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID-19 possano essere eseguite in deroga, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri, anche agli obblighi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, in quanto il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
    • Art. 103 comma 1 “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”.
      Dispone che, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si debba tenere conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020 (termine prorogato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23), con riferimento, quindi, ai procedimenti ed ai controlli di cui del D.P.R. 151/2011, nonché quelli previsti dal D.Lgs. 105/2015 (c.d. Grandi rischi).
    • Art. 103 comma 2 “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”.
      Prevede che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservino la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza ivi comprese le segnalazioni certificate di inizio attività e le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all’art 5 del D.P.R. 151/2011.
  • Gazzetta Ufficiale n. 238 del 25 settembre 2020, Ordinanza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile del 15 settembre 2020Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, (Ordinanza n. 702)”.
    • Art. 1 comma 3 – “Misure per l’edilizia scolastica”.
      Consente, limitatamente all'anno scolastico ed educativo 2020/21, la destinazione di strutture temporanee o ulteriori spazi all'attivita' didattica o educativa, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell'area e dalla destinazione d'uso originaria di immobili esistenti, ad esclusione dei casi di aree o immobili soggetti a obblighi di bonifica, mantenendo ferme le normative di carattere sanitario, di sicurezza antincendio e antisismica.
  • Supplemento Ordinario n. 37 della Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 253 del 13 ottobre 2020, Legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione, con modificazioni del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”.
    • Art. 32 comma 6-bis – “Misure per l’edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l’adeguamento dell’attività didattica per l’anno scolastico 2020-2021”.
      Limitatamente all’anno scolastico 2020/2021, al fine di consentirne il tempestivo e ordinato avvio, autorizza gli enti di cui all’articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, ad acquisire, anche in locazione, edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche, anche in carenza delle certificazioni previste dalla vigente disciplina in materia di sicurezza, e i dirigenti scolastici ad acquisirli in uso, in esito a una valutazione congiunta effettuata dagli uffici tecnici dell’ente, dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dall’Azienda Sanitaria Locale, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, purché siano rispettate le norme sulla sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/08).
    • Art. 63-bis comma 2 – “Disposizioni urgenti in materia condominiale. Differimento del termine per adeguamenti antincendio”.
      Rinvia di sei mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il termine per gli adempimenti e adeguamenti antincendio previsti all’articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto del Ministro dell’interno 25 gennaio 2019, recante “Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2019.

Prevenzione incendi: il rinvio per i Condomini di altezza superiore a 12 m

Mentre i provvedimenti riguardanti le strutture sanitarie e scolastiche discendono, in maniera ineludibile, dalle gravi problematiche inerenti la difficile gestione del drammatico momento in essere, il rinvio a data da destinarsi della Gestione della Sicurezza Antincendio dei Condomini aventi altezza antincendio, così come definita dal D.M. 30 novembre 1983, superiore a 12 m, appare meno condivisibile, in considerazione del fatto che gli adempimenti richiesti, ora prorogati, erano relativi alla informazione e istruzione agli occupanti sui rischi presenti nel condominio, sui divieti, e le limitazioni d’esercizio, e sulle corrette azioni da attuare in caso di incendio a salvaguardia della propria e della altrui incolumità. Si osservino, al riguardo, le tabelle dell’articolo 9-bis.3 “Misure gestionali in funzione dei L.P.” (livelli di prestazione).

Tali adempimenti gestionali, dunque, non richiedevano particolari investimenti o lavori, ma soltanto una adeguata valutazione del rischio.

Prevenzione incendi negli spazi abitativi: rischio maggiore con lo smart-working

Si osserva inoltre che, in conseguenza della maggiore occupazione degli spazi abitativi dovuti ai lockdown, allo smart-working, alla formazione telematica, ai webinar e quant’altro, gli incendi nelle civili abitazioni hanno avuto di recente un evidente incremento.

Si soggiunge altresì che è prevista a breve la pubblicazione delle Regole tecniche verticali per gli edifici di civile abitazione e per le chiusure d’ambito che complicheranno ulteriormente il quadro normativo vigente.     

A cura di Dott. Ing. Vasco Vanzini
Comando Prov.le VV.F. Bologna
Autore di Sicurezza antincendio edifici civili



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