Prevenzione incendi: in Europa i 3 Decreti di superamento del 10 marzo 1998

di Vasco Vanzini - 14/03/2021

Se l’anno 2019 della prevenzione incendi ha visto la fine del doppio binario per le attività non dotate di regole tecniche tradizionali di carattere prescrittivo, e la contestuale affermazione della RTO, il 2020 è stato l’anno delle Regole tecniche verticali, con l’emanazione del decreto di allineamento delle stesse al Codice, il D.M. 14 febbraio 2020, dove il linguaggio della V.4 uffici, V.5 alberghi, V.7 scuole e V.8 attività commerciali, è stato adeguato al D.M. 18 ottobre 2019, il decreto di riscrittura della Regola tecnica orizzontale, mentre la V.6 autorimesse è stata sostanzialmente riscritta, con il D.M. 15 maggio 2020, che ha inoltre decretato la fine del doppio binario, a partire dal 19 novembre 2020, anche per queste attività. Sono state poi emanate la V.9 asili nido, e la V.10, relativa agli edifici sottoposti a tutela, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.

Prevenzione incendi: in Europa i provvedimenti di superamento del DM 10 marzo 1998

L’anno che si è da poco aperto invece, ci condurrà, attraverso l’emanazione di tre distinti provvedimenti, al superamento definitivo del D.M. 10 marzo 1998, “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro” storico decreto, che ha segnato un’epoca: la seconda rivoluzione della prevenzione incendi, l’età di mezzo. Tale decreto già trattava dei criteri tecnici citati dall’articolo 15 comma 3 del D.Lgs. 139/2006, poi ripresi ed esplicitati dall’art. 46 comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che ha previsto l’adozione di uno o più Decreti da parte del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nei quali fossero definite per le attività lavorative:

  • le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
  • le misure precauzionali di esercizio;
  • i metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
  • i criteri per la gestione delle emergenze;
  • le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

La scelta del tavolo tecnico istituito presso il Dipartimento è stata quella di procedere, in considerazione della complessità degli argomenti trattati, alla elaborazione di 3 distinti documenti che confluiranno, al ritorno dalla Commissione Europea in altrettanti disposti normativi. In tal modo si è ritenuto di poter semplificarne la lettura, lo studio e l’applicazione da parte degli stakeholder e la futura gestione nel caso di necessità di aggiornamenti.

Ciascuno di questi prossimi decreti, necessiterà, comunque, di un attento studio, in quanto gli stessi saranno piuttosto impattanti per quanto riguarda la sicurezza antincendio.

Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio

Il primo decreto riguarda i “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” e determina i requisiti necessari per poter effettuare gli interventi di manutenzione e controllo che dovranno essere eseguiti, su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio presenti nell’attività, da parte di tecnici manutentori appositamente qualificati, mentre la semplice sorveglianza potrà essere affidata a lavoratori adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo, gestite nell’ambito della Gestione della Sicurezza Antincendio.

L’Allegato I oltre a ribadire gli obblighi del datore di lavoro in relazione alla predisposizione del registro dei controlli periodici e degli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio presenti, individua alcune possibili norme e specifiche tecniche (TS) di riferimento che, secondo la regola dell’arte, consentono la verifica, il controllo, e la manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio (estintori, idranti, sprinkler, IRAI, EVAC, SENFC, SEFFC, sistemi a pressione differenziale, sistemi di spegnimento a polvere, a schiuma, spray ad acqua, water mist, ad aerosol condensato, ad estinguente gassoso e a riduzione di ossigeno, nonché porte e finestre apribili resistenti al fuoco).

L’Allegato II tratta delle responsabilità e della qualificazione dei manutentori e dei relativi percorsi di formazione per step, che dovranno essere erogati da soggetti pubblici o privati, che si avvarranno di docenti in possesso di specifici requisiti. Al termine di tale percorso formativo, non necessario per i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto già svolgevano attività di manutenzione da almeno 3 anni, è prevista una valutazione abilitante da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che rilascerà l’attestazione relativa.

Vengono inoltre definite le conoscenze, le abilità e le competenze che saranno richieste al tecnico manutentore qualificato per ciascuno dei compiti e delle attività previste dai contenuti minimi dei percorsi formativi, sia per quanto riguarda la parte teorica che per le esercitazioni pratiche relative agli impianti, alle attrezzature ed ai sistemi di sicurezza antincendio maggiormente presenti nei luoghi di lavoro.

Principio cardine, ispiratore del decreto, è dunque la formazione che, erogata ad un livello più elevato rispetto all’ordinario, concorrerà al raggiungimento del livello di sicurezza atteso per le attività lavorative (e non solo), andandosi ad integrare nella Strategia S.5 (GSA) del Codice di prevenzione incendi. Il nuovo decreto, che andrà ad abrogare l’articolo 3, comma 1, lettera e), l’articolo 4 e l’allegato VI del D.M. 10 marzo 1998, condurrà inoltre ad un approfondimento dei controlli di tipo ispettivo che saranno svolti dall’Organo di vigilanza, che riguarderanno oltre che la verifica della corretta compilazione dell’apposito registro, anche l’adeguata qualificazione dei tecnici manutentori.

Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio

Il secondo decreto è relativo ai “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punti 2 e 4 e lettera b del decreto legislativo 81/2008”.

Anche tale decreto ruota attorno alla formazione, questa volta rivolta ai lavoratori, e alla Strategia S.5 del Codice. Nel corpo del decreto sono fissati i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio dell’attività lavorativa, l’obbligo di dotarsi del piano di emergenza, le modalità della formazione degli addetti designati alla prevenzione incendi, alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze, e sono fissati i requisiti richiesti per i docenti, sia per quanto riguarda la parte teorica che la parte pratica della formazione.

Nei 5 allegati, vengono trattati rispettivamente la GSA in esercizio, con l’indicazione dei contenuti dell’informazione e della formazione da rivolgere a tutti i lavoratori e le indicazioni relative alle esercitazioni antincendio da svolgere e la GSA in emergenza, con le azioni da compiere, le procedure per l’evacuazione, le specifiche misure per assistere le persone con esigenze speciali e gli elementi necessari che devono essere contenuti nel piano d’emergenza, comprese le misure semplificate per la gestione dell’emergenza relativamente alle attività caratterizzate da un minore rischio d’incendio. Nell’allegato III sono trattati i contenuti minimi dei corsi di formazione e aggiornamento, da svolgersi con cadenza almeno quinquennale, per gli addetti al servizio antincendio che sono mediati in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio individuato; nell’allegato IV sono individuate le Aziende per le quali è prevista l’idoneita’ tecnica per gli addetti al servizio antincendio, mentre nell’Allegato V, sono indicati i contenuti dei corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio e le modalità per l’effettuazione degli esami di fine corso per l’abilitazione all’erogazione dei contenuti, sia per quanto riguarda i moduli teorici che i moduli pratici, oltre all’aggiornamento richiesto per i docenti abilitati, in base alle competenze attribuite.

Questo secondo decreto, che va ad abrogare l’art. 3 comma 1 lett. f, l’art. 5, l’art. 6 e l’art. 7 del D.M. 10 marzo 1998, risolve i limiti che si erano evidenziati in oltre 20 anni di attività svolta secondo i dettami del precedente decreto, pur mantenendone in gran parte saldo l’impianto, in particolare la qualificazione dei formatori e la trasposizione del concetto della formazione continua tratto dall’articolo 7 del D.M. 5 agosto 2011, recante le “Procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.

Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro

Il terzo decreto, “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, detto “minicodice”, rappresenterà la guida alla progettazione antincendio per le attività a basso rischio d’incendio, non comprese nell’allegato I al D.P.R. 151/2011, non dotate di specifica regola tecnica verticale, e che non raggiungono i limiti indicati nell’allegato 1 del “minicodice”.

Per tali attività, una volta inquadrate nel campo di applicazione del nuovo decreto, si effettuerà la valutazione del rischio, che sarà simile a quanto richiesto per le attività progettate con il Codice di prevenzione incendi, in relazione alla complessità del luogo di lavoro, mentre le Strategie da applicare saranno soltanto otto, invece delle dieci tradizionali (sono escluse reazione e resistenza al fuoco).

Ai fini della compartimentazione verso terzi, sarà sufficiente, come distanza di separazione, l’interposizione di uno spazio scoperto (3,5 m), mentre per quanto riguarda l’esodo sono fornite puntuali indicazioni relativamente alle modalità di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo, all’affollamento massimo di ciascun locale, al numero minimo di vie d’esodo indipendenti necessarie, alla lunghezza massima d’esodo e a quella massima del corridoio cieco ammissibili, alla altezza delle vie di fuga, alla larghezza di ciascun percorso delle vie d’esodo orizzontali e verticali. E’ inoltre confermata l’esigenza di assolvere al requisito dell’inclusività, in aderenza alle indicazioni già riportate nel Codice.

La GSA appare alleggerita essendo richieste unicamente l’adozione e la verifica periodica delle misure antincendio preventive, la verifica dell’osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio, il mantenimento in efficienza di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio (estintori, porte resistenti al fuoco, IRAI, ecc.…), l’attuazione delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza, l’apposizione di segnaletica di sicurezza e la gestione dei lavori di manutenzione.

Per il controllo dell’incendio sono generalmente previsti gli estintori, mentre in esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio può essere prevista anche l’installazione di una rete idranti, ma limitata alla protezione interna, progettata secondo le norme UNI 10779, per un livello di pericolosità 1, e con alimentazione idrica di tipo singola (viene consentita anche l’alimentazione promiscua). Per quanto riguarda la rivelazione ed allarme, tale strategia è demandata alla sorveglianza da parte degli occupanti, pertanto, nella gestione della sicurezza antincendio, si dovranno codificare idonee procedure di emergenza finalizzate al rapido e sicuro allertamento degli stessi in caso di incendio, e alla messa in sicurezza degli impianti tecnologici. In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio, potranno essere impiegati rivelatori autonomi di fumo con avvisatore acustico installati secondo la norma UNI 11497 (non sono considerati IRAI), oppure può essere prevista l’installazione di un impianto di rivelazione allarme incendi conforme alla norma UNI 9795, con almeno le funzioni principali B, (controllo e segnalazione), D (segnalazione manuale), L (alimentazione) e C (allarme incendio).

Lo smaltimento dei fumi e del calore in caso d’incendio, sarà garantito da aperture che possono coincidere con gli infissi (es. finestre, lucernari, porte, …) già presenti e richiesti per motivi igienico-sanitari. Le modalità di apertura in caso di incendio delle aperture con funzione di smaltimento di fumo e calore dovranno essere considerate nella pianificazione di emergenza.

Per l’operatività antincendio dovrà essere assicurata la possibilità di avvicinare i mezzi di soccorso antincendio a una distanza di massimo 50 m dagli accessi dell’attività.

Gli impianti tecnologici e di servizio, infine, dovranno essere realizzati, eserciti e mantenuti in efficienza secondo la regola dell’arte, ed essere disattivabili a seguito di incendio.

Per questo decreto, che va ad abrogare l’art.1, l’art. 2, l’art. 3 comma 1 lettere a, b, c, d, l’art. 3 comma 2 art. 4, art. 8, art. 9, allegati I, II, III, IV, V del D.M. 10 marzo 1998, il linguaggio è quindi piuttosto familiare, ed è quello del Codice di prevenzione incendi.

Si ritiene che nei prossimi anni, questo decreto possa avere un’ampia applicazione in quanto, oltre ad essere rivolto ad un numero considerevole di attività, l’elaborazione ai sensi del “minicodice” della valutazione dei rischi di incendio e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali per la riduzione del rischio di incendio, potranno costituire parte specifica del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 81 del 2008.

Numerosi altri provvedimenti normativi e Regole tecniche verticali sono già stati approvati dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi (CCTS) e saranno quindi, nel breve/medio periodo emanate.

A cura di Dott. Ing. Vasco Vanzini
Comando Prov.le VV.F. Bologna
Autore di Sicurezza antincendio edifici civili



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