Progettazione di lavori pubblici: l'affidamento diretto solo sotto 20.000 euro
15/11/2011

L'affidamento diretto dei servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria è consentito per importo "inferiore a 20.000 euro"
ai sensi del regolamento attuativo del codice - e non per importo
inferiore "a quarantamila euro" ai sensi del codice - purché le
tipologie dei servizi stessi siano state "preventivamente
individuate". Questa e solo questa la regola.
La legge di conversione (L. 106/2011) del decreto "sviluppo" (D.L. 70/2011) ha operato una scelta molto precisa, come tale non suscettibile di nessuna interpretazione estensiva rispetto al pur richiamato comma 11 dell'art. 125 del codice.
Intanto, il legislatore è puntualmente intervenuto sul comma 10 dell'art. 267 del d.P.R. 207/2010, cassando l'inciso: "secondo periodo".
Questo il testo: "I servizi di cui all'articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 262, sia inferiore a 20.000 euro possono essere affidati secondo quanto previsto dall'articolo 125, comma 11, [secondo periodo,] del codice, nel rispetto dell'articolo 125, comma 10, primo periodo, del codice medesimo" (d.P.R. 207/2010, art. 267, comma 10).
Ciò già evidenzia che non è configurabile alcun difetto di coordinamento normativo.
La legge di conversione del decreto "sviluppo", proprio eliminando il riferimento al "secondo periodo" del comma 11 dell'art. 125 del codice, ha voluto dire:
© Riproduzione riservata
La legge di conversione (L. 106/2011) del decreto "sviluppo" (D.L. 70/2011) ha operato una scelta molto precisa, come tale non suscettibile di nessuna interpretazione estensiva rispetto al pur richiamato comma 11 dell'art. 125 del codice.
Intanto, il legislatore è puntualmente intervenuto sul comma 10 dell'art. 267 del d.P.R. 207/2010, cassando l'inciso: "secondo periodo".
Questo il testo: "I servizi di cui all'articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 262, sia inferiore a 20.000 euro possono essere affidati secondo quanto previsto dall'articolo 125, comma 11, [secondo periodo,] del codice, nel rispetto dell'articolo 125, comma 10, primo periodo, del codice medesimo" (d.P.R. 207/2010, art. 267, comma 10).
Ciò già evidenzia che non è configurabile alcun difetto di coordinamento normativo.
La legge di conversione del decreto "sviluppo", proprio eliminando il riferimento al "secondo periodo" del comma 11 dell'art. 125 del codice, ha voluto dire:
- che proprio non si applica il disposto di cui D.Lgs. 163/2006, art. 125, comma 11, secondo periodo: "Per servizi (…) inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento";
- che, pertanto, in ordine all'importo "inferiore a 20.000 euro"
ai sensi del per altro invariato comma 10 dell'art. 267 del d.P.R.
207/2010, si applica il comma 11 dell'art. 125 del codice per
quanto riguarda le modalità procedurali, e cioè per quanto riguarda
la modalità dell'"affidamento diretto".
A cura di Lino Bellagamba - http://www.linobellagamba.it
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