RECUPERO IDROFLUOROCARBURI

31/01/2006

Il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 20 dicembre 2005 reca le modalità per il recupero degli idrofluorocarburi dagli estintori e dai sistemi di protezione antincendio stabilendo che entro un anno gli idroclorofluorocarburi contenuti nei sistemi di protezione anticendio e negli estintori destinati ad usi diversi da quelli per i soli usi critici previsti nell'allegato VII del regolamento CE n.2037/2000 devono essere recuperati e avviati al riciclo, alla rigenerazione o alla distruzione dai centri autorizzati di raccolta.
Il provvedimento normativo ha un chiaro fine di tutela ambientale, per la tutela dell’ozono stratosferico, ed è in osservanza della sentenza di condanna della Corte di giustizia europea del 7 luglio 2005, per il mancato rispetto delle restrizioni e delle condizioni previste dall'art. 5, n. 3, del citato regolamento CE n. 2037/2000.
Diventano perciò necessari gli accordi di programma tra il Ministero dell'ambiente il Ministero delle attività produttive per l’istituzione dei centri autorizzati di raccolta di idroclorofluorocarburi.

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