REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE DI OPERE SPECIALI
08/07/2008

Il Consiglio di Stato con Sentenza n. 3031/2008 del 18 giugno 2008,
ha respinto il ricorso proposto in primo grado da un’azienda edile
che aveva partecipato ad una gara d’appalto.
Con il ricorso, accolto dal TAR, l’azienda ricorrente denunciava la mancata esclusione di alcune ditte per non aver previsto la qualificazione in una specifica categoria. La mancata esclusione avrebbe così influito sul calcolo dell’anomalia dell’offerta.
Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso in quanto:
”Affinché un’opera o un lavoro possano essere considerati speciali, è necessario, ai sensi dell’articolo 72, comma 4, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, che essi siano ricompresi nell’elenco delle opere specializzate, ivi formulato, e che siano di importo superiore a quello indicato dall’articolo 73, comma 3, del predetto D.P.R.: entrambe le predette condizioni devono concorrere ai fini della specialità di un’opera o di un lavoro.
© Riproduzione riservata
Con il ricorso, accolto dal TAR, l’azienda ricorrente denunciava la mancata esclusione di alcune ditte per non aver previsto la qualificazione in una specifica categoria. La mancata esclusione avrebbe così influito sul calcolo dell’anomalia dell’offerta.
Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso in quanto:
”Affinché un’opera o un lavoro possano essere considerati speciali, è necessario, ai sensi dell’articolo 72, comma 4, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, che essi siano ricompresi nell’elenco delle opere specializzate, ivi formulato, e che siano di importo superiore a quello indicato dall’articolo 73, comma 3, del predetto D.P.R.: entrambe le predette condizioni devono concorrere ai fini della specialità di un’opera o di un lavoro.
a cura di Vincenzo
Palumbo
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