RIVALUTAZIONE AREE EDIFICABILI

11/01/2006

La Legge Finanziaria 2006, n.266/2005, ai commi 473 e 474 stabilisce la possibilità di rivalutazione delle aree edificabili e non, di proprietà delle imprese. La rivalutazione dei beni materiali e immateriali, precedentemente stabilita dalla legge 21 novembre 2000, n.342, "Misure in materia fiscale" si applica alle aree fabbricabili non ancora edificate, o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio é diretta l'attività d'impresa.
La rivalutazione deve riguardare tutte le aree fabbricabili appartenenti alla stessa categoria omogenea; a tal fine si considerano comprese in distinte categorie le aree edificabili aventi diversa destinazione urbanistica. La rivalutazione si applica a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area, ancorchè previa demolizione del fabbricato esistente, avvenga entro i cinque anni successivi all'effettuazione della rivalutazione.
Per usufruire delle rivalutazione è necessario, in ogni caso, che l’area risulti nel bilancio d’impresa chiuso al 31 dicembre 2004.

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