RUOLO CENTRALE AFFIDATO AL GSE

15/03/2007

Nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 6 Marzo è stato pubblicato il Decreto Legislativo 8 Febbraio 2007, n.20 “Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE”.
Come disposto dal decreto, viene dato un ruolo centrale al Gestore dei Servizi Elettrici (GSE), al quale viene assegnato il compito di rilasciare la garanzia di origine di elettricità da cogenerazione, che potrà essere rilasciata solo qualora l’elettricità annua prodotta da cogenerazione ad alto rendimento sia non inferiore a 50 MWh, arrotondata con criterio commerciale.

Tale garanzia, utilizzabile dai produttori ai quali è rilasciata affinché essi possano dimostrare che l’elettricità da essi venduta è prodotta da cogenerazione ad alto rendimento, specifica:
  • l’ubicazione dell’impianto;
  • la tecnologia utilizzata;
  • il combustibile da cui è stata prodotta l’elettricità;
  • la quantità di combustibile utilizzato mensilmente;
  • la corrispondente produzione netta di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento, conformemente all’allegato II del decreto, che la garanzia di origine rappresenta;
  • il potere calorifero inferiore del combustibile da cui è stata prodotta l’elettricità;
  • l’uso del calore generato insieme all’elettricità;
  • il risparmio di energia primaria, calcolato secondo l’allegato III del decreto.
La garanzia di origine è rilasciata dal GSE subordinatamente alla verifica di attendibilità dei dati forniti dal richiedente e della loro conformità alle disposizioni del decreto. A tale scopo e sulla base di una programmazione annua, il GSE dispone dei controlli sugli impianti in esercizio.

In quanto soggetto designato al rilascio della garanzia di origine, il GSE dovrà:
  • entro tre mesi, adottare e sottoporre all’approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico le procedure tecniche per il rilascio di tale certificazione;
  • rilasciare la garanzia di origine secondo criteri oggettivi trasparenti e non discriminatori dopo aver verificato l’attendibilità dei dati forniti dal richiedente.
Il GSE dovrà, inoltre:
  • attivare un sistema informativo ad accesso controllato, anche al fine di verificare i dati contenuti nella garanzia di origine;
  • acquisire annualmente i dati relativi agli impianti dagli esercenti che effettuano la denuncia UTF (Ufficio Tecnico di Finanza);
  • istituire una banca dati sulla cogenerazione;
  • acquisire dalle amministrazioni pubbliche che erogano agevolazioni a sostegno della cogenerazione informazioni relative agli impianti, alle modalità di sostegno e alla erogazione delle agevolazioni.
A cura di Gianluca Oreto


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