Regione Siciliana e Criteri di aggiudicazione degli Appalti: norma incostituzionale?

09/07/2015

L'Assemblea Regionale Siciliana ha, recentemente, approvato, il disegno di legge che modifica l'articolo 19 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 che aveva recepito, con modifiche, il Codice dei contratti nel territorio della Regione siciliana.

Il nuovo disegno di legge sostituisce integralmente il comma 6 dell'articolo 19 che modifica il criterio di aggiudicazione cosiddetto "del prezzo più basso". Nel dettaglio, "relativamente agli appalti pubblici di lavori aventi valore inferiore alla soglia comunitaria, la commissione aggiudicatrice calcola la media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte che restano dopo l'esclusione fittizia di X percento di tutte le offerte ammesse alla gara arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso, dove X rappresenta l'ultima cifra del numero dei concorrenti che hanno presentato l'offerta entro i termini di scadenza". Ottenuto tale valore si procede all'aggiudicazione secondo due criteri differenti meglio definiti alle lettere a) e b) del citato comma 6 ma che, in definitiva consistono nello scegliere l'offerta che eguaglia o che più si avvicina per difetto o per eccesso alla media dei ribassi delle offerte rimaste in gara dopo la procedura di esclusione fittizia delle offerte di maggior e minor ribasso incrementata o decrementata (a seconda che il numero delle imprese sia pari o dispari) da un coefficiente che è costituito dal valore X percentuale sopra individuato.

Viene, di fatto, modificato, rispetto al codice dei contratti, il criterio di aggiudicazione "del prezzo più basso" ma per molti sussiste il rischio concreto che, non avendo la Regione competenza esclusiva in materia, la norma venga dichiarata incostituzionale.
Il disegno di legge era stata bocciata dall'ufficio legislativo dell'Assemblea regionale siciliana, ma la presidenza dell'Ars aveva rinviato ogni decisione all'Aula. L'Ufficio legislativo precisava che "continuano a persistere i profili di criticità già espressi, relativamente alla scelta della Regione di discostarsi dalla normativa statale in tema di qualificazione e selezione dei concorrenti, procedure di affidamento e criteri di aggiudicazione".

Volendo fare una simulazione è possibile definire i seguenti due casi.

Numero offerte ammesse alla gara: 193
Numero X: 3 (dispari)
Esclusione delle offerte ammesse: 3% di 193 pari a 6
Numero offerte tra cui fare la media: 181 (vengono escluse dalle 193 le 6 di maggior ribasso e le 6 di minor ribasso
Media aritmetica tra le 181 offerte: 25,54%
Aggiudicazione: all'impresa che più si avvicina per difetto o per eccesso alla percentuale del 22,54% (25,54 - 3).

Numero offerte ammesse alla gara: 88
Numero X: 8 (pari)
Esclusione delle offerte ammesse: 8% di 88 pari a 8
Numero offerte tra cui fare la media: 72 (vengono escluse dalle 88 le 8 di maggior ribasso e le 8 di minor ribasso
Media aritmetica tra le 72 offerte: 22,33%
Aggiudicazione: all'impresa che più si avvicina per difetto o per eccesso alla percentuale del 30,33% (22,33 + 8)

A cura di arch. Paolo Oreto -


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