Rendita catastale Capannoni: aggiornati i coefficienti ai fini IMU e TASI 2019

21/05/2019

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 116 del 20 maggio 2019 il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 maggio 2018 recante: "Aggiornamento dei coefficienti, per l’anno 2019, per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D ai fini del calcolo dell’Imposta municipale propria (IMU) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI)”.

La particolare modalità di determinazione della base imponibile ai fini dell’Imu e della Tasi, applicabile fino all’anno nel quale gli immobili sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, è quella già prevista, per la soppressa Ici, dall’articolo 5, comma 3, del Dlgs 504/1992. Si considera il valore che risulta dalle scritture contabili al 1° gennaio (o alla data di acquisizione, se successiva), al lordo delle quote di ammortamento, applicando per ciascun anno di formazione i coefficienti di rivalutazione, oggetto di aggiornamento annuale.

Per calcolare l'IMU e la TASI degli immobili che hanno le seguenti caratteristiche:

  • sono classificabili nel gruppo "D",
  • appartengono ad imprese,
  • sono distintamente contabilizzati,
  • sono sforniti di rendita catastale,

occorre applicare i seguenti coefficienti:

per l'anno 2019 = 1,02

per l'anno 2018 = 1,03

per l'anno 2017 = 1,04

per l'anno 2016 = 1,04

per l'anno 2015 = 1,05

per l'anno 2014 = 1,05

per l'anno 2013 = 1,05

per l'anno 2012 = 1,08

per l'anno 2011 = 1,11

per l'anno 2010 = 1,13

per l'anno 2009 = 1,14

per l'anno 2008 = 1,18

per l'anno 2007 = 1,22

per l'anno 2006 = 1,26

per l'anno 2005 = 1,29

per l'anno 2004 = 1,37

per l'anno 2003 = 1,41

per l'anno 2002 = 1,47

per l'anno 2001 = 1,50

per l'anno 2000 = 1,55

per l'anno 1999 = 1,57

per l'anno 1998= 1,60

per l'anno 1997 = 1,64

per l'anno 1996 = 1,69

per l'anno 1995 = 1,74

per l'anno 1994 = 1,79

per l'anno 1993 = 1,83

per l'anno 1992 = 1,85

per l'anno 1991 = 1,88

per l'anno 1990 = 1,97

per l'anno 1989 = 2.06

per l'anno 1988 = 2.15

per l'anno 1987 = 2,33

per l'anno 1986 = 2,51

per l'anno 1985 = 2,69

per l'anno 1984 = 2,87

per l'anno 1983 = 3.025

per l'anno 1982 e prec. = 3.03

 
     

al valore dell'immobile costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili; ovviamente al valore così ottenuto occorre, poi, applicare l'aliquota che il comune ha deliberato per questi fabbricati.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

 



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Documenti Allegati

Decreto 6 maggio 2019