Responsabilità solidale dell'appaltatore, nuovi chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

09/10/2012

L'art. 13-ter decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante "Misure urgenti per la crescita del Paese" (S.O. n. 129 - G.U. 26/06/2012, n. 147), convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n.134 (S.O. n. 171 - G.U. 11/08/2012, n. 187), ha sostituito il comma 28 dell'articolo 35 del decreto legge n. 223/2006 relativo ai soggetti responsabili per il versamento di somme all'erario nel caso di appalto di opere e di servizi. Sono stati, inoltre, inseriti i commi 28-bis e 28-ter con cui viene stabilito che siano l'appaltatore e il subappaltatore i soggetti responsabili in solido dei versamenti e che tale responsabilità si riferisce sia alle ritenute sul lavoro dipendente che all'Iva dovuta dal subappaltatore per le prestazioni effettuate nel rapporto di subappalto. La norma in questione ha, infine, precisato che la responsabilità solidale dell'appaltatore viene meno se quest'ultimo verifica il corretto adempimento degli obblighi del subappaltatore e che il pagamento del corrispettivo dovuto dal committente all'appaltatore viene subordinato all'esibizione della documentazione attestante il corretto adempimento di tali obblighi.

Ciò premesso, l'Agenzia delle Entrate, ha pubblicato la circolare n. 40/E con la quale ha fornito dei chiarimenti sull'ambito applicativo della suddetta norma, in considerazione dell'incertezza applicativa che ha causato la sospensione dei pagamenti da parte dei committenti/appaltatori a favore di appaltatori e subappaltatori. In particolare, l'Agenzia è dovuta intervenire in merito all'entrata in vigore della disposizione e alla documentazione che l'appaltatore/subappaltatore deve produrre per dimostrare il regolare versamento dell'IVA e delle ritenute.

Per quanto concerne l'entrate in vigore della disposizione, secondo l'Agenzia, il momento a partire dal quale il committente/appaltatore è tenuto, in forza delle nuove disposizioni, a verificare che gli adempimenti fiscali - consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e nel versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta all'Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto/subappalto - scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti dall'appaltatore/subappaltatore è l'11 ottobre 2012, in relazione ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012. Ciò in quanto, da una parte le disposizioni contenute nell'articolo 13-ter del DL n. 83/2012 trovano applicazione solo per i contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma, ossia dal 12 agosto 2012. Mentre, considerato che la norma introduce, sia a carico dell'appaltatore che del subappaltatore, un adempimento di natura tributaria, in base all'articolo 3, comma 2, della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), tali adempimenti sono esigibili a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma, con la conseguenza che la certificazione deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall'11 ottobre 2012, in relazione ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012.

In riferimento alla documentazione che l'appaltatore/subappaltatore deve produrre per dimostrare il regolare versamento dell'IVA e delle ritenute, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, al fine di superare il vincolo di responsabilità solidale del committente/appaltatore, l'Agenzia ha affermato che, poiché la disposizione prevede che l'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi fiscali può essere rilasciata anche attraverso l'asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato, si può ammettere il ricorso ad ulteriori forme di documentazione idonee a tale fine. In particolare, è valida, in alternativa alle asseverazioni prestate dai CAF Imprese e dai professionisti abilitati, una dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 - con cui l'appaltatore/subappaltatore attesta l'avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione. Nello specifico, la dichiarazione sostitutiva deve:
  • indicare il periodo nel quale l'IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell'IVA per cassa (articolo 7 del DL n. 185 del 2008) oppure la disciplina del reverse charge;
  • indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;
  • riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell'IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;
  • contenere l'affermazione che l'IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.

A cura di Ilenia Cicirello


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