Riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico: chiarimenti sulla cessione del credito

07/12/2018

In riferimento alla cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica degli edifici nonché per quelli finalizzati alla riduzione del rischio sismico (artt. 14 e 16 del D.L. n. 63/2013), da quale momento diventa utilizzabile il credito da parte del cessionario? per il suo utilizzo è necessaria preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del cedente? per rendere efficace, ai fini fiscali, la cessione devono essere rispettate specifiche formalità? l’atto di cessione redatto in forma scritta ha valore ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro?

A rispondere a queste domande ci ha pensato l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 5 dicembre 2018, n. 84/E recante "Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica degli edifici nonché per quelli finalizzati alla riduzione del rischio sismico" con la quale è ritornata a parlare di cessione del credito, dopo che già aveva fornito i primi chiarimenti e modalità attuative con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate 8 giugno 2017, n. 108572 e n. 108577, 28 agosto 2017, e con le circolari n. 11/E del 18 maggio 2018 e n. 17/E del 23 luglio 2018.

Entrando nel dettaglio, con la nuova risoluzione l'Agenzia ha risposto puntualmente alle seguenti domande.

Da quale momento diventa utilizzabile il credito da parte del cessionario?

Il condomino può cedere l'intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l'esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d'imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d'imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile. Il condomino che cede il credito, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, comunica all'amministratore del condominio, entro il 31 dicembre del periodo d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa, l'avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando la denominazione e il codice fiscale di quest'ultimo, oltre al proprio nome, cognome e codice fiscale. L'amministratore del condominio, a sua volta, comunica all'Agenzia delle entrate negli stessi termini disciplinati dal decreto ministeriale 1° dicembre 2016, l'accettazione del cessionario, la denominazione e il codice fiscale di quest'ultimo e l'ammontare del credito d'imposta ceduto sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell'anno precedente. L’amministratore consegna, inoltre, al condomino la certificazione delle spese a lui imputabili indicando anche il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione all'Agenzia delle entrate.

Il mancato invio da parte dell’amministratore del condominio della predetta comunicazione all'Agenzia delle entrate rende inefficace la cessione del credito da parte del condomino.

Il credito diviene disponibile per il cessionario a partire dal 10 marzo del periodo d'imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e sempreché il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d'imposta. Il cessionario può utilizzare il credito in compensazione o può cederlo in tutto o in parte, dopo che lo stesso credito è divenuto disponibile. A tal fine, deve darne comunicazione all'Agenzia delle entrate utilizzando le funzionalità telematiche rese disponibili dalla stessa Agenzia.

Per il suo utilizzo è necessaria preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del cedente?

Le modalità da seguire per la corretta cessione del prevedono una procedura di comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei condomini che vi provvedono attraverso l'amministratore del condominio o, qualora non obbligati alla relativa nomina, attraverso il condomino incaricato.

Per rendere efficace, ai fini fiscali, la cessione devono essere rispettate specifiche formalità?

No, non è prevista una particolare formalità per procedere alla cessione del credito, è sufficiente la comunicazione effettuata all’Agenzia delle entrate da parte dell’amministratore del condominio o del condomino incaricato.

L’atto di cessione redatto in forma scritta ha valore ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro?

No, all’atto di cessione del credito corrispondente alla detrazione, ove redatto in forma scritta, trova applicazione la previsione recata dall’art. 5 della Tabella allegata al d.P.R. n. 131/1986, riguardante gli atti per i quali non vi è l’obbligo di richiedere la registrazione. In base a tale disposizione, non sono soggetti all’obbligo di registrazione gli “atti e documenti formati per l’applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse da chiunque dovute”.

L’atto di cessione non è soggetto all’obbligo di registrazione neanche laddove lo stesso dovesse rivestire la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, in base a quanto previsto dall’art. 7 del d.P.R. n. 131/1986 per il quale “per gli atti indicati nella tabella allegata al presente testo unico non vi è obbligo di chiedere la registrazione neanche in caso d’uso, se presentati per la registrazione, l’imposta è dovuta in misura fissa. La disposizione si applica agli atti indicati negli artt. (…) 5 della stessa tabella anche se autenticati o redatti in forma pubblica”.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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