Ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali: in Italia nessun rispetto dei termini previsti dall'Unione Europea

29/01/2020

Normativa italiana non conforme alla direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento perché non assicurerebbe il saldo delle fatture entro i termini previsti per le pubbliche amministrazioni.

Problema atavico, conosciuto da tutti, per il quale la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si era più volte espressa e sul quale è ritornata con la sentenza 28 gennaio 2020, C-122/18 con la quale ha confermato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi previsti sul tema "pagamento nelle transazioni commerciali", rilevando che le pubbliche amministrazioni italiane non rispettino effettivamente i termini di pagamento stabiliti all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.


  1. Il ricorso della Commissione europea
  2. La normativa europea
  3. La normativa italiana
  4. La tesi della Repubblica Italiana
  5. Il giudizio della Corte UE
  6. Il commento dell'OICE
  7. I dati della Rilevazione OICE 2019

Il ricorso della Commissione europea

La sentenza è arrivata a seguito del ricorso presentato dalla Commissione europea che ha chiesto alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso e omettendo tuttora di assicurare che le sue pubbliche amministrazioni evitino di oltrepassare i termini di 30 o 60 giorni di calendario per il pagamento dei loro debiti commerciali, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU 2011, L 48, pag. 1), e, in particolare, a quelli di cui all'articolo 4 di tale direttiva.

La normativa europea

La sentenza della Corte UE ha risposto al ricorso ripercorrendo la normativa europea e italiana. In riferimento alla normativa europea, viene analizzata la Direttiva 2011/7 il cui scopo è quello di contrastare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, favorendo in tal modo la competitività delle imprese e in particolare delle piccole e medie imprese (PMI). Direttiva che si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.

L'articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2011/7 prevede che gli Stati membri UE assicurino che nelle transazioni commerciali tra imprese il creditore abbia diritto agli interessi di mora senza che sia necessario un sollecito, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

  • il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge;
  • il creditore non ha ricevuto nei termini l'importo dovuto e il ritardo è imputabile al debitore.

Qualora siano soddisfatte tali condizioni, gli Stati membri assicurano che:

  • il creditore abbia diritto agli interessi di mora a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto;
  • se la data di scadenza o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel contratto, il creditore abbia diritto agli interessi di mora alla scadenza di uno dei termini seguenti:
    • 30 giorni di calendario dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento;
    • se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, 30 giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;
    • se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;
    • se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trenta giorni di calendario da tale data.

Viene, inoltre, previsto che nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione, gli Stati membri assicurino che:

  • il periodo di pagamento non superi uno dei termini seguenti:
    • trenta giorni di calendario dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento;
    • se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;
    • se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;
    • se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trenta giorni di calendario da quella data.
  • la data di ricevimento della fattura non sia soggetta a un accordo contrattuale tra debitore e creditore.

Termini che possono essere prorogati fino ad un massimo di sessanta giorni di calendario per:

  • qualsiasi amministrazione pubblica che svolga attività economiche di natura industriale o commerciale offrendo merci o servizi sul mercato e che sia soggetta, come impresa pubblica, ai requisiti di trasparenza di cui alla direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese;
  • enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tal fine.

La normativa italiana

La direttiva 2011/7 è stata recepita nell'ordinamento giuridico italiano dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 recante "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180" (Gazzetta Ufficiale 15/11/2012, n. 267). Altri provvedimenti adottati dalla Repubblica italiana per garantire la puntualità dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni:

  • decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 - Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali (GURI n. 82, dell'8 aprile 2013), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (GURI n. 132, del 7 giugno 2013);
  • decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 - Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale (GURI n. 95, del 24 aprile 2014), convertito in legge, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (GURI n. 143, del 23 giugno 2014).

La tesi della Repubblica Italiana

Ta le argomentazioni presentate, la Repubblica italiana ha affermato che essa non può essere ritenuta responsabile del superamento dei termini di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni. A suo avviso, qualora un organo di uno Stato membro agisca su un piano di parità con un operatore privato, tale organo risponde unicamente dinanzi ai giudici nazionali di un'eventuale violazione del diritto dell'Unione, allo stesso titolo di un operatore privato. In tali circostanze, al fine di garantire il rispetto del diritto dell'Unione, gli Stati membri potrebbero intervenire solamente in modo indiretto, recependo correttamente le disposizioni che tali pubbliche amministrazioni devono rispettare e fissando sanzioni in caso di mancato rispetto di tali disposizioni. Orbene, prevedendo periodi di pagamento non superiori a quelli previsti dalla direttiva 2011/7 nonché il versamento di interessi di mora e il risarcimento per i costi di recupero sostenuti, la Repubblica italiana avrebbe rispettato gli obblighi imposti da detta direttiva.

Il giudizio della Corte UE

La Corte UE ha rilevato che l'argomento della Repubblica italiana secondo cui le pubbliche amministrazioni non possono far sorgere la responsabilità dello Stato membro cui appartengono quando agiscono nell'ambito di una transazione commerciale, al di fuori delle loro prerogative dei pubblici poteri, finirebbe, se accolto, con il privare di effetto utile la direttiva 2011/7, in particolare il suo articolo 4, paragrafi 3 e 4, che fa gravare proprio sugli Stati membri l'obbligo di assicurare l'effettivo rispetto dei termini di pagamento da esso previsti nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione.

Ciò premesso:

  • preso atto dei numeri presentati dalla Commissione in riferimento ai tempi medi di ritardo delle P.A. italiane;
  • considerato che la Repubblica italiana non contesta il fatto che le sue pubbliche amministrazioni, nel loro complesso, abbiano superato, in media, i termini previsti dalla Direttiva UE, né sostiene che un'analisi di tali dati sulla base di altre modalità avrebbe permesso di accertare il rispetto di detti termini;
  • quand'anche accertata, che la situazione relativa ai ritardi di pagamento delle pubbliche amministrazioni nelle transazioni commerciali contemplate dalla direttiva 2011/7 sia in via di miglioramento;

La Corte UE ha dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell'Unione.

Il commento dell'OICE

Sull'argomento è intervenuto l'OICE che ha richiesto che “Il governo assicuri un cambio di passo per garantire pagamenti certi e rapidi”.

Ancorché la Corte europea abbia riconosciuto i miglioramenti fatti dall'Italia in questo campo - ha affermato il Presidente dell'OICE, Gabriele Scicolone - rimane il fatto che le nostre società soffrono ancora moltissimo questi ritardi che, aggiunti a tanti altri inutili balzelli e oneri imposti a chi opera nel settore pubblico, rendono veramente difficile operare sul mercato mantenendo livelli occupazionali e alta competitività sui mercati interni ed internazionali”.

I dati della Rilevazione OICE 2019

"Nell'ambito della committenza pubblica per metà delle imprese associate - afferma Scicolone - il ritardo sfiora i 9 mesi e per circa il 10% oltre i 9 mesi. Nel campo della committenza privata il 44,7% degli associati registra ritardi che si attestano entro i 9 mesi, il 10,6% oltre 9 mesi. Se a questo aggiungiamo lo split payment e le esposizioni in termini di garanzie che sono richieste ogni giorno, diventa difficile operare in un rapporto equilibrato e corretto. Chiediamo al Governo di proseguire nella sua azione con maggiore determinazione e forza su questo tema e di fare in modo che anche nel nuovo regolamento del codice appalti vi siano norme chiare che diano tempi certi sui pagamenti".

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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Sentenza Corte UE