SENTENZA TAR

13/01/2006

La sentenza del Tar Piemonte n. 3832 del 29 novembre 2005 ha stabilito che la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va calcolata sulla base della disciplina vigente al momento in cui la concessione edilizia viene rilasciata, adesso permesso di costruire.
Infatti per costante orientamento giurisprudenziale, è illegittimo l’atto comunale che impone il pagamento di una somma come contributo di urbanizzazione, applicando la disciplina venuta in essere dopo la data di rilascio della concessione edilizia.
Perciò il Comune non può chiedere integrazioni degli oneri di urbanizzazione a seguito di un ricalcolo effettuato in base a nuove tabelle parametriche, stilate dopo il rilascio del titolo abilitativo.
I giudici del TAR hanno ribadito che l’obbligo del pagamento degli oneri di urbanizzazione nasce al momento del rilascio del titolo abilitativo, per cui si applicano i parametri vigenti in quel momento.

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