SI DEL SENATO AL DISEGNO DI LEGGE DELEGA

29/06/2007

L’Assemblea del Senato della Repubblica ha approvato, con modificazioni, il testo proposto dalla Commissione lavoro e previdenza sociale del ddl n. 1507, che delega il Governo ad emanare un testo unico per il riassetto e la riforma delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e reca disposizioni volte a potenziare e meglio coordinare l’attività di vigilanza e rafforzare le misure di prevenzione degli incidenti.
Tra gli emendamenti approvati dell’ulima seduta:
  • quello che inasprisce la sanzione in caso di omicidio colposo o lesioni gravissime in violazione delle norme antinfortunistiche;
  • quello che immette in servizio a partire dal prossimo anno altri 300 ispettori del lavoro;
  • quello che ha ridotto a 20 milioni l’ammontare di euro annui sperimentalmente destinato, per il biennio 2008-2009, a coprire il credito di imposta concesso per le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione dei lavoratori ad attività formativa in materia di tutela e sicurezza sul lavoro.
Generale apprezzamento è stato espresso per l’approvazione dell’articolo 10 che sopprime la norma della finanziaria 2007 che esenta anche dai controlli sulla salute e la sicurezza del lavoro le aziende che hanno fatto emergere il lavoro sommerso.
Il provvedimento è composto da 12 articoli che, eccetto il primo, prevedono norme direttamente operative e precisamente le seguenti:
  • notizia all’INAIL in taluni casi di esercizio dell’azione penale;
  • modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
  • disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
  • tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici;
  • modifiche all’articolo 86 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
  • modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  • credito d’imposta;
  • modifica dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  • assunzione di ispettori del lavoro.
Di notevole importanza l’articolo 8 che contiene modifiche all’articolo 86 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 con cui viene inserito il comma 3.bis il cui tetso è il seguente:
“Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.”.

Il testo del provvedimento, approvato dall’assemblea di Palazzo Madama, passa ora all’esame della Camera dei deputati.

A cura di Paolo Oreto


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