Sblocca Cantieri e Codice dei contratti: Regolamento unico entro la fine di ottobre?

07/06/2019

Tra le tante modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32 introdotte dall’approvazione nell’aula del Senato di un supermendamento nato da un emendamento di un emendamento (scusate il gioco di parole ma è proprio così), una delle tante è quella che conferma nell’articolo 216 del codice il comma 27-octies l’introduzione di un Regolamento unico in sostituzione dei decreti ministeriali e delle linee guida Anac.

Ma si tratta di un’introduzione profondamente diversa da quella inizialmente prevista dall’originario comma 27-octies inserito nel decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 principalmente per il fatto che, adesso, è precisato il regolamento deve contenere, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie: 

  • a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; 
  • b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; 
  • c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; 
  • d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
  • e) direzione dei lavori e dell'esecuzione; 
  • f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali; 
  • g) collaudo e verifica di conformità; 
  • h) affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;
  •  i) lavori riguardanti i beni culturali.

È poi, anche, precisato che a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia non soltanto le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli:

  • 24, comma 2 (Decreto del MIT sui requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria);
  • 31, comma 5 (Linee guida Anac relative alla disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle modalità di nomina, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità);
  • 36, comma 7 (Linee guida ANAC recanti modalità relative alle procedure relative ai contratti sottosoglia, alle  indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici),
  • 89, comma 11 (Decreto del MIT recante regolamento ai fini dell’ottenimento dell’attestazione di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici);
  • 111, commi 1 e 2 (Decreto del MIT recante modalità e tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori ed il direttore dell’esecuzione effettuano la propria attività);
  • 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, 150, comma 2 (Decreto del MIBACT recante livelli, contenuti linee progettazione e collaudo beni culturali),

ma, anche tutte le linee guida di cui all'articolo 213, comma 2, vertenti sulle materie definite per la predisposizione del regolamento unico  nonché quelle  che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal regolamento stesso.

Per ultimo occorre notare come nel più volte citato comma 27-octies sia stato aggiunto, ai soli fini dell'archiviazione delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273 (leggi articolo), nelle more dell'entrata in vigore del regolamento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAC sono autorizzati a modificare rispettivamente i decreti e le linee guida adottati in materia.

Resta, in ogni caso, il dubbio sul fatto che detto regolamento possa essere predisposto entro 180 giorni e, dunque, entro la fine del 2019 quando l’ultimo regolamento (quello relativo al d.lgs. n. 163) fu predisposto dopo 4 anni dall’entrata in vigore della legge ma restano, anche i dubbi sulla possibilità che l’ANAC adeguino nel periodo di 180 giorni o più in cui non è stato predisposto il Regolamento unico, i provvedimenti già adottati, creando così una situazione facimente immaginabile con decreti e linee guida in vigore ma non aggiornati al testo vigente del Codice dei contratti.

In allegato il testo definitivo del comma 27-octies del’articolo 216 del codice dei contratti come introdotto dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 così come dovrebbe essere convertito in legge dello Stato in settmana prossima dalla Camera dei Deputati.

A cura di Arch. Paolo Oreto



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Documenti Allegati

Art. 216, comma 27-octies

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