Sblocca Italia e Opere infrastrutturali: Firmato il decreto per 100 mln di euro

18/03/2015

100 milioni di euro per nuove opere infrastrutturali nei piccoli comuni.
Pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il decreto di attuazione dell’articolo 3, comma 3 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 133 (Sblocca Italia) convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Con il decreto, così come stabilito dal decreto-legge, viene data priorità agli interventi di qualificazione e manutenzione del territorio, di recupero e messa in sicurezza di edifici pubblici con particolare attenzione a quelli scolastici e alle strutture socio-assistenziali, di riqualificazione di aree dismesse, di riduzione del dissesto idrogeologico.
Sono finanziabili progetti dei comuni o di associazioni di comuni sotto i 5000 abitanti per investimenti da 100 a 400mila euro. La divisione delle risorse è su base regionale.
Il Programma “Nuovi progetti di interventi” permetterà di realizzare da un minimo di 250 a un massimo di 1000 interventi che si andranno ad aggiungere ai 293 già finanziati (molti dei quali con cantieri già aperti) dal Programma “6000 campanili” che, in tre fasi, ha erogato 250 milioni di euro.
In allegato:
  • il testo del decreto
  • il testo della Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’ANCI che disciplina modalità e criteri per l’utilizzo delle risorse stanziate
  • lo schema di richiesta
  • lo schema di discinare
  • la ripartizione regionale dei finanziamenti

Più dettagliate informazioni possono essere ricavate nell’allegata convenzione stipulata tra il Minsitero e l’ANCI e costituita dai seguenti articoli:
  • Art. 1 – Premesse
  • Art. 2 – Oggetto
  • Art. 3 – Soggetti interessati
  • Art. 4 – Contenuto delle richieste di contributo finanziario
  • Art. 5 - Tipologie di intervento: caratteristiche
  • Art. 6 – Criteri di assegnazione dei finanziamenti
  • Art. 7 - Modalità di invio delle richieste
  • Art. 8 – Attività svolta a cura dell’ANCI
  • Art. 9 – Procedura di istruttoria
  • Art. 10 – Disposizioni generali
  • Art. 11– Efficacia della convenzione

Possono presentare domanda di contributo finanziario i Comuni che, sulla base dei dati anagrafici risultanti dal censimento della popolazione 2011, avevano una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
Le richieste da parte dei soggetti interessati potranno essere inoltrate esclusivamente a partire dalle ore 9:00 dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla GURI della convenzione, e dovranno pervenire entro e non oltre 30 giorni dalla stessa,

A cura di Gabriele Bivona


© Riproduzione riservata

Link Correlati

Ministero