Semplificazione edilizia e SCIA2: Schema decreto legislativo e parere del Consiglio di Stato

12/08/2016

La parte della legge delega n. 124/2015, concernente la disciplina generale della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), è stata già attuata con il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126. Nello stesso provvedimento all’art. 1, comma 2 è stabilito che “Con successivi decreti legislativi, ………, sono individuate le attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività …… od oggetto di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso. …………….”.

In riferimento a tale previsione il Governo ha predisposto un secondo decreto legislativo che ha sottoposto al Consiglio di Stato che ha espresso il proprio parere n. 1784 del 4 agosto 2016.

Il secondo decreto legislativo predisposto dal Governo individua i procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge delega n. 124/2015.

Lo schema di decreto si compone di 6 articoli e dell’allegata tabella A. Il testo compie una duplice opera di semplificazione: in primo luogo introducendo regimi meno restrittivi in tali materie; in secondo luogo dando attuazione alla concentrazione dei regimi di cui all’art. 19-bis della legge n. 241 del 1990, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 126 del 2016. Il rapporto tra la tabella e il testo è regolato dall’art. 2 del decreto stesso che stabilisce le corrispondenze tra le previsioni tabellari e la disciplina normativa applicabile, nonché l’applicazione dell’art. 19-bis della legge n. 241 del 1990 alle ipotesi in cui per lo svolgimento dell’attività siano necessari diversi atti di assenso, segnalazioni o comunicazioni. La tabella effettua una ricognizione della disciplina delle attività private in materia di edilizia, ambiente e commercio, distinguendo tra SCIA, SCIA unica, comunicazione, autorizzazione ed eventuale silenzio assenso. Il decreto cerca di risolvere i seguenti problemi:

  • difficoltà a comprendere, da parte degli operatori economici, le modalità di svolgimento del procedimento amministrativo per l’inizio di un’attività, con particolare riferimento agli adempimenti a carico del richiedente e di quelli a carico della PA;
  • scarsa certezza del diritto dovuta alla mancanza di un quadro di regole chiare, tassative e comprensibili per gli operatori chiamati ad applicarle;
  • sdoppiamenti procedurali e oneri non previsti;
  • esistenza di regimi differenziati da Regione a Regione;
  • mancata attuazione delle direttive e dei principi comunitari;
  • molteplicità di atti presupposti che hanno vanificato la Scia;
  • ambiguità ancora esistenti nel regime della SCIA.

Il Consiglio di Stato nel proprio parere rileva con favore che il Governo, dando seguito al suo precedente parere (n. 839, sulla cd. SCIA 1), ha optato per un modello di “concentrazione procedimentale”, disciplinandolo al massimo livello, introducendo un art. 19-bis alla l. n. 241, tramite il d.lgs. n. 126 del 30 giugno 2016; il parere analizza, poi, il rapporto tra l’art. 19 della legge n. 241 del 1990 e i commi 2 e 3 del successivo art. 19-bis, che introduce la concentrazione dei regimi amministrativi rispettivamente per le ipotesi di:

  • attività che necessitano di altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche (cd. SCIA unica);
  • attività in cui si innestano sul modello della SCIA anche provvedimenti propedeutici (atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero verifiche preventive).

Il Consiglio di Stato ha ritenuto di distinguere nettamente le due fattispecie di cui all’art. 19-bis, il cui unico elemento comune è dato dall’integrazione della SCIA con altre fattispecie legittimanti. La SCIA unica di cui all’art. 19-bis, comma 2, è in rapporto di specialità unilaterale per aggiunta con la SCIA pura e ad essa si applica la disciplina di cui all’art. 19. La figura (da non confondere con la precedente SCIA unica) di cui all’art. 19-bis, comma 3, è invece sui generis, poiché il meccanismo della SCIA (e, quindi, il riferimento all’art. 19) vale soltanto all’inizio del procedimento, ossia nella fase di presentazione della SCIA, e nella sua fase finale, ovvero una volta ottenute tutti gli atti di assenso, da conseguire tramite conferenza di servizi. Tra questi due momenti, si inserisce un regime provvedimentale tradizionale.

Nel parere i giudici di Palazzo Spada invitano il Governo a chiarire che, quando nella tabella si fa riferimento alla SCIA unica, si intende la fattispecie di cui all’art. 19-bis, comma 2, e quale sia allora l’ambito di applicazione dell’art. 19-bis comma 3. Va anche chiarito il regime delle cd. “autorizzazioni plurime”, in cui occorrono più autorizzazioni ma non vi è alcun elemento procedimentale della SCIA.

In allegato lo schema di decreto legislativo ed il parere del consiglio di Stato.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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