Servizi di Architettura e Ingegneria: dall'ANAC indicazioni interpretative sulle nuove Linee Guida

23/12/2016

I servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici, possono essere spesi come requisiti di partecipazione alle procedure per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.

Lo ha chiarito il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) Raffaele Cantone con il Comunicato 14 dicembre 2016 che fornisce alcune indicazioni interpretative sulle Linee Guida n. 1 recanti "Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria".

Nel dettaglio, l'ANAC ha riconosciuto la differenza tra la precedente definizione dei "servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria" prima contenuta nell'art. 252, comma 2 dell'abrogato D.P.R. n. 207/2010 (vecchio regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 163/2006), che ricomprendeva i servizi concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, e la nuova definizione contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. vvvvv) del D.Lgs. n. 50/2016 che definisce più genericamente "i servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici" come "i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE".

In riferimento alla nuova definizione, l'ANAC ha precisato che possono essere spesi come requisiti di partecipazione alle procedure per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici. Ciò a condizione che si tratti di attività svolta nell’esercizio di una professione regolamentata per la quale è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall’art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l’esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell’incarico e delle relative fatture di pagamento.

Possono essere qualificate come servizi di architettura e ingegneria anche:

  • le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione;
  • i servizi di supporto alla progettazione consistenti in varianti predisposte dai progettisti indicati dalle imprese di costruzioni nel caso di partecipazione ad appalti integrati - Ciò a condizione che l’intervento risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo. Detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntive rispetto al progetto posto a base di gara, ferma restando l’inammissibilità delle offerte in aumento sull’importo a base d’asta, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. e) del Codice.

L'ANAC ha, inoltre, fornito alcune indicazioni in merito alla prassi, adottata da alcune stazioni appaltanti, di richiedere per gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a 100.000 euro, requisiti più rigorosi rispetto a quelli individuati nelle Linee guida per gli appalti sopra soglia, e di richiedere lo svolgimento di servizi identici a quelli oggetto di affidamento. Su questa prassi, l'ANAC ha ricordato che la stazione appaltante può fissare, nell’ambito della propria discrezionalità, requisiti di partecipazione ad una gara di appalto e di qualificazione più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purché tali prescrizioni si rivelino rispettose dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, non limitino indebitamente l’accesso alla procedura di gara e siano giustificate da specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell’appalto.

Tuttavia, la ratio alla base delle specifiche previsioni del Codice e delle linee guida preclude la possibilità di richiedere esclusivamente servizi identici a quelli oggetto dell’affidamento.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Comunicato Presidente ANAC