Servizi di architettura e di ingegneria: unico criterio di aggiudicazione con l’offerta economicamente più vantaggiosa

23/02/2011

Dall'8 giugno di quest'anno, con l'entrata in vigore del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti, nei servizi di architettura e di ingegneria per la scelta dell'offerta migliore il criterio che dovrà essere utilizzato sarà soltanto quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa disciplinato dall'articolo 266 del nuovo Regolamento.

Anche se l'articolo 81 del Codice dei contratti precisa al comma 1 che "la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa", l'articolo 266, comma 4 del nuovo Regolamento ha voluto fare la scelta di utilizzare unicamente il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e ciò si evince nelle premesse al Regolamento dove al quart'ultimo capoverso viene detto testualmente:
"Ritenuto che, in relazione all'articolo 266, comma 4, la disposizione che configura il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come unico criterio di aggiudicazione applicabile per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria, sia necessaria in quanto trattasi di specifici servizi che richiedono una valutazione dell'offerta non limitata al solo elemento prezzo ma estesa anche ad elementi relativi all'aspetto tecnico dell'offerta e che la disposizione trova copertura normativa di rango primario nell'articolo 81, comma 1, del codice, attuativa degli articoli 55 e 53 rispettivamente della direttiva 2004/17/CE e 2004/18/CE, che fa salve disposizioni, anche regolamentari, relative alla remunerazione di servizi specifici;".

Tale precisazione è inserita nelle premesse in risposta al rilievo del Consiglio di Stato che nel proprio parere favorevole al Regolamento espresso nell'adunanza del 24 febbraio 2010, prot. 313/2010 al punto 82 dello stesso (pagina 45) aveva manifestato le proprie perplessità sull'articolo 266 del nuovo Regolamento, puntualizzando che: "Lo stesso articolo 266, al comma 4, prevede che "le offerte sono valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti criteri" quasi che il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa costituisca il solo criterio applicabile, mentre invece essa si pone in alternativa al criterio del prezzo più basso.
Conseguentemente, l'espressione riportata andrebbe riformulata chiarendo che i criteri ivi indicati trovano applicazione nei casi in cui le offerte vengono valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, quindi, dovrebbe essere riproposta come segue: "Quando le offerte sono valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sono presi in considerazione i seguenti elementi": invero non tutte le previsioni riportate nelle successive lettere sembrano configurare criteri in senso proprio ma talune di esse si pongono piuttosto come condizioni, requisiti ovvero caratteristiche dell'offerta".

Scorrendo le premesse al D.P.R. 5/10/2010, n. 207, è chiaro, dunque, che il Governo ha deciso di utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come l'unico possibile nei servizi di ingegneria ed architettura ma ciò non toglie che con tale soluzione potremmo incorrere, nei casi in cui si tratti di progettazioni di scarsa complessità, in una censura della Corte europea anche per il fatto che con l'attuale stesura dell'articolo 266, comma 1, lettera c) viene ripristinato, di fatto, un compenso minimo inderogabile, definito di volta in volta dalla stazione appaltante e fissato nel bando. Ovviamente con tale sistema il criterio relativo al ribasso percentuale potrebbe diventare, nel caso in cui tutte le offerte attestassero il loro ribasso a quello massimo fissato dal bando, ininfluente con buona pace della concorrenza e con la possibilità di censure da parte della Corte europea.
Certo era necessario un meccanismo per limitare i ribassi ma credo che quello trovato di utilizzare come unico criterio quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa unito alla percentuale massima fissata nel bando non sia il migliore.
Mi chiedo, poi, che senso avrebbe l’utilizzazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e la limitazione del ribasso nel caso di progettazioni nelle quali alla semplicità delle stesse (per esempio lavori relativi alla manutenzione straordinaria di edifici non vincolati e con strutture in cemento armato nei quali una gran quantità dell'importo dei lavori è costituita da risanamento delle armature metalliche e del conglomerato cementizio, sostituzione di lastre di marmo e pavimentazioni di balconi, rifacimento di intonaci, ecc.) si aggiunga la ripetitività delle lavorazioni che potrebbe consentire una notevole semplificazione della progettazione.

A mio avviso sarebbe stato, invece, più corretto regolamentare l'utilizzazione dei due criteri (prezzo più basso e offerta economicamente più vantaggiosa) in relazione alla tipologia di servizi e trovare un meccanismo diverso da quello specificato nell'articolo 266, comma 1, lettera c) per la limitazione dei ribassi.

A cura di Paolo Oreto


© Riproduzione riservata

Link Correlati

Focus Codice