Sismabonus: detrazione fiscale ad ampio raggio

14/03/2018

Le detrazioni fiscali previste per gli interventi di adeguamento antisismico può essere fruita anche per gli interventi su unità immobiliari destinate alla locazione abitativa e commerciale e non all'utilizzo diretto a fini produttivi da parte del proprietario.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 22/E del 12 marzo 2018 con la quale ha risposto all'istanza presentata in riferimento alla fruizione del beneficio previsto dalla Legge di Bilancio per il 2017 (Legge n. 232/2016) che, modificando l’articolo 16 (Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili) del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, ha introdotto nel nostro ordinamento una detrazione del 50%, fino ad un massimo di a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno, per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche.

In particolare, la Società istante ha fatto presente di voler effettuare alcuni interventi di miglioramento sismico su un edificio di sua proprietà, situato in un comune classificato in zona sismica 3, volti ad ottenere una riduzione di due classi di rischio sismico. Edificio, già adibito ad uffici della Società, che a seguito della prevista ristrutturazione rimarrà in parte adibito ad uffici ed in gran parte sarà trasformato in residenziale, ma che entrambe le tipologie di unità immobiliari saranno destinate alla locazione e non più all'uso diretto. Ciò premesso, ha chiesto se gli interventi di adeguamento antisismico che intende porre in essere sul proprio immobile possano beneficiare della detrazione prevista dal comma 1-bis dell'art. 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 anche se le unità immobiliari risultanti dalla ristrutturazione saranno destinate alla locazione abitativa e commerciale e non all'utilizzo diretto ai fini produttivi da parte della Società.

L'Agenzia delle Entrate, dopo aver riportato gli articoli 1-bis e 1-ter del del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, ha chiarito che rispetto all’agevolazione in vigore fino al 31 dicembre 2016, la norma estende ora i benefici anche agli immobili ubicati in zona sismica 3, riduce alla metà il periodo di fruizione della detrazione e include fra gli edifici a cui riferire il "sisma bonus" anche gli immobili residenziali diversi dall'abitazione principale. L'Agenzia ha, anche, ricordato i chiarimenti forniti con la circolare 18/09/2016, n. 29 (relativi alla prima formulazione della norma) sull’individuazione delle unità agevolabili (devono essere localizzate in zone sismiche ad alta pericolosità e adibite ad abitazione principale, ad attività produttive o, secondo la versione aggiornata, anche a fini residenziali).

Secondo le Entrate possono usufruire della detrazione anche i soggetti passivi IRES che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese stesse siano rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l'immobile in base a un titolo idoneo. Considerato che la norma non pone alcun ulteriore vincolo di natura soggettiva od oggettiva al riconoscimento del beneficio, l'ambito applicativo dell’agevolazione deve intendersi in senso ampio, atteso che la norma intende favorire la messa in sicurezza degli edifici per garantire l’integrità delle persone prima ancora che del patrimonio.

In definitiva, il "Sismabonus" può essere riconosciuto anche per gli interventi riguardanti immobili posseduti da società non utilizzati direttamente ma destinati alla locazione.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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