Sistri: confermata la proroga all'1 ottobre 2010

22/07/2010

Confermata la proroga all'1 ottobre 2010 l'entrata in vigore del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Dopo le prime indiscrezioni, è arrivata la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2010 del Decreto Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 9 luglio 2010 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009".

In particolare, il decreto del Ministero dell'Ambiente applica le seguenti proroghe:
  • all'1 ottobre 2010, l'operatività del Sistri;
  • al 12 settembre 2010, il termine, previsto nell'Allegato IA del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, punto 5. "Procedura di ritiro", per il completamento della distribuzione dei dispositivi USB e l'installazione delle black box.

Il decreto sopprime, inoltre, il termine di trenta giorni previsto all'Allegato IB del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, punto 1. "Individuazione delle officine autorizzate all'installazione delle black box", per la presentazione delle domande di autorizzazione all'installazione delle black box da parte delle imprese in possesso dei requisiti previsti nel citato Allegato IB del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, che espletano l'attività di autoriparazione nel settore elettrauto.

Da segnalare, infine, l'art. 8 relativa alla previsione del criterio di calcolo del numero dei dipendenti ai fini dell`applicazione della normativa. In particolare, il numero di dipendenti di ciascuna unità locale è calcolato con riferimento al numero di addetti, ossia delle persone occupate nell'unità locale dell'ente o dell'impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale o con contratto di formazione lavoro), anche se temporaneamente assente (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera). I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite. In caso di frazioni si deve arrotondare all'intero superiore o inferiore più vicino. Qualora, al momento del pagamento del contributo annuale, sia certo che il numero di dipendenti occupato si è modificato rispetto all'anno precedente in modo da incidere sull'importo del contributo dovuto, è possibile indicare il numero relativo all'anno in corso, previa dichiarazione al SISTRI.

A cura di Ilenia Cicirello


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