Sport Bonus: Al via le domande per usufruire del credito d'imposta

26/06/2018

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto i 21 giugno scorso che i soggetti che intendono sfruttare dello lo sconto fiscale (Sport Bonus) loro concesso dall'ultima legge di bilancio (legge n. 205/2017) possono farne richiesta entro trenta giorni dalla data di pubblicazione e, quindi, entro il 21 luglio 2018, compilando il modulo per la richiesta predisposto dalla Presidenza del Consiglio-Ufficio per lo Sport ed inviandolo a mezzo posta elettronica a ufficiosport@pec.governo.it, nel quale devono indicare l'importo e il beneficiario dell'erogazione liberale.

Ricordiamo che la “Disciplina del contributo denominato «Sport Bonus»" che definisce le disposizioni di attuazione del contributo (denominato appunto "Sport bonus"), sotto forma di credito d'imposta (art. 1, commi da 363 a 366, della legge 27 dicembre 2017, n. 205), per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso del 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione degli impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari è stata pubblicata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2018.

Ricordiamo, anche, che l'importo è suddiviso in due tranche di cinque milioni di euro e lo Sport bonus è riconosciuto in due finestre temporali di centoventi giorni ciascuna; la "seconda finestra" si aprirà il prossimo 20 agosto, come previsto dal citato Dpcm 23 aprile 2018, attuativo dell'agevolazione fiscale (leggi "Ristrutturazione impianti sportivi pubblici, in Gazzetta lo ‘Sport Bonus’”.

Il Credito d’imposta, eventualmente richiesto con il modulo predisposto dalla Presidenza del Consiglio-Ufficio per lo Sport, può essere concesso a condizione:

  • del rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2018 recante «disciplina del contributo denominato sport bonus» di cui all’articolo 1, da comma 363 a comma 366, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
  • che l’erogazione liberale in denaro deve essere destinata ad interventi di restauro, risanamento conservativo nonché ristrutturazione edilizia di impianti sportivi pubblici, come definiti dall’articolo 3, comma 1, let. c) e d) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
  • che il contributo richiesto, sotto forma di credito d’imposta, è riconosciuto nel limite del 3 per mille dei ricavi annui, nella misura del cinquanta per cento delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro;
  • che il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo in ciascuno degli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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