Superbonus 110%: le spese per le quali spettano le detrazioni fiscali Ecobonus e Sismabonus

di Redazione tecnica - 14/07/2020

Superbonus 110%: l'art. 119 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) definisce interventi ammessi, tetti di spesa, requisiti e soggetti beneficiari che accedono alle nuove detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus).

Superbonus 110% e Decreto Rilancio: i soggetti ammessi alla detrazione fiscale

In particolare, nella versione uscita dalla Camera dei Deputati che sarà approvata dal Senato entro il 18 luglio 2020, l'art. 119, comma 9 del Decreto Rilancio stabilisce che i nuovi superbonus 110% si applicano agli interventi effettuati:

  • dai condomìni;
  • dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, per gli interventi di miglioramento energetico, su unità immobiliari, per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio;
  • dagli Istituti autonomi case popolari (IACP);
  • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale;
  • dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Superbonus 110% e Decreto MiSE: le spese che possono essere portate in detrazione

Il nuovo decreto del MiSE, nella versione attuale che sarà poi definita e pubblicata dopo la pubblicazione in Gazzetta delle Legge di conversione del Decreto Rilancio, riporta nel dettaglio le spese per le quali spetta la detrazione fiscale, ovvero quelle relative a:

  • interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, purché detta trasmittanza non sia inferiore ai pertinenti valori di cui all'allegato E al decreto del MiSE, comprensivi delle opere provvisionali e accessorie, attraverso:
    • fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
    • fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
    • demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo;
  • interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi, purché detta trasmittanza non sia inferiore ai pertinenti valori di cui all'allegato E al decreto del MiSE, attraverso:
    • miglioramento delle caratteristiche tecniche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
    • miglioramento delle caratteristiche tecniche dei componenti vetrati esistenti con integrazioni e sostituzioni;
    • coibentazione o sostituzione dei cassonetti nel rispetto dei valori limite delle trasmittanze previsti per le finestre comprensive di infissi;
  • interventi di fornitura e installazione di sistemi di schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti mobili, montate in modo solidale all'involucro edilizio o ai suoi componenti, all'interno, all'esterno o integrati alla superficie finestrata nonché l'eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti, nonché la fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature;
  • interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda e l'installazione di sistemi di building automation attraverso:
    • fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle. utenze, anche in integrazione con impianti termici;
    • smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti di cui all'articolo 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296e di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 119 del Decreto Rilancio. Sono altresì ricomprese le spese per l'adeguamento della rete di distribuzione e diffusione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell'acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché dei sistemi di emissione.
    • fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche nonché delle opere elettriche e murarie necessarie per l'installazione e la messa in funzione a regola d'arte, all'interno degli edifici, di sistemi di building automation degli impianti termici degli edifici. Non è compreso tra le spese ammissibili l'acquisto di dispositivi che permettono di interagire da remoto con le predette apparecchiature, quali telefoni cellulari, tablet e persona! computer o dispositivi similari comunque denominati.
  • interventi di riduzione del rischio sismico, secondo quanto precisato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 28 febbraio 20 I7, n. 58;
  • prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi, comprensive della redazione, delle asseverazioni e dell'attestato di prestazione energetica, ove richiesto, nonché quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni, delle asseverazioni e del visto di conformità.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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