Tar Sicilia: Nozione di manufatti precari che non richiedono concessione

06/12/2013

Il Tar Sicilia Palermo, Sezione III, con la sentenza 2 dicembre 2013, n. 2333 interviene per chiarire la nozione di manufatti precari la cui realizzazione non è subordinata al preventivo rilascio di titolo edilizio.
Il Tar, con la sentenza in argomento respinge il ricorso di un cittadino contro il comune di Palermo per l’annullamento di un’ordinanza con la quale l’amministrazione comunale aveva ingiunto la dismissione di un prefabbricato in lamiera installato su Monte Pellegrino.

Nella sentenza viene precisato che:
  • non richiedono licenza edilizia solo quei manufatti che, per la destinazione d'uso cui sono finalizzati oltre che per le loro particolari caratteristiche, possono considerarsi provvisori, di uso temporaneo e destinati alla rimozione dopo l'uso (es. baracca per l'impianto e la conduzione di cantiere edile, capannone eretto in un bosco per il ricovero temporaneo di attrezzi, ecc.);
  • ai sensi dell'art. 1 della legge n. 10/1977 (ora art. 10 DPR n. 380/2001) è soggetta a concessione edilizia ogni attività che comporti la trasformazione del territorio attraverso l'esecuzione di opere comunque attinenti agli aspetti urbanistici ed edilizi, ove il mutamento e l'alterazione abbiano qualche rilievo ambientale ed estetico anche solo funzionale;
  • la concessione edilizia è necessaria anche quando si intende realizzare un intervento sul territorio con perdurante modifica dello stato dei luoghi con materiale posto sul suolo;
  • la precarietà della struttura deve essere garantita dalla contemporanea presenza del requisto strutturale (l’opera non deve costituire trasformazione urbanistica del territorio e non deve essere costituita da intelaiature infisse al suolo) e del requisito funzionale (una struttura destinata a dare una utilità prolungata nel tempo non può considerarsi precaria);

Il ricorrente aveva sostenuto che per il prefabbricato in lamiera di mq. 13, ad uso non abitativo non occorreva la concessione edilizia, ma la semplice autorizzazione, per cui in luogo della demolizione doveva essere applicata la sanzione pecuniaria
I giudici del Tar Palermo, sulla base delle argomentazioni precedentemente indicate, hanno stabilito che per la realizzazione di un box metallico ancorato su base di cemento, con destinazione il ricovero di apparecchiature elettriche relative a una adiacente antenna radio, è necessario il permesso di costruire in quanto il box stesso non può ritenersi diretto a soddisfare bisogni contingenti, sibbene esigenze aziendali di carattere duraturo, funzionali all’esercizio di due emittenti radiofoniche.
Per altro per la realizzazione del box è indubbia la necessità del titolo concessorio, trattandosi, appunto di trasformazione permanente del territorio in zona, peraltro, sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico.

A cura di Gabriele Bivona



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