Tariffe e Decoro professionale: arriva lo STOP dalla Corte Europea

22/07/2013

Le regole deontologiche che indicano come criteri di commisurazione delle parcelle del professionista la dignità della professione nonché la qualità e l'importanza della prestazione possono produrre effetti restrittivi della concorrenza nel mercato interno. Spetta, però, al giudice di rinvio valutare se vi sia un effetto restrittivo della concorrenza nel mercato interno

Lo ha affermato la Corte di Giustizia Europea che, a poco più di un anno dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Consiglio di Stato in riferimento alla questione insorta tra l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ed il Consiglio Nazionale dei Geologi che aveva impugnato dal giudice di primo grado due delibere dell'AGCM con le quali il Consiglio era stato multato per aver previsto all'interno del Codice Deontologico la tariffa professionale approvata con D.M. 18/11/1971 e la tariffa in materia di lavori pubblici approvata con D.M. 04/04/2001 quale riferimento legittimo e oggettivo per la determinazione del compenso tra le parti (leggi news), ha emanato lo scorso 18 luglio 2013 la sentenza sulla causa C-136/12 recante "Articolo 267, terzo comma, TFUE - Portata dell'obbligo di rinvio dei giudici di ultima istanza - Articolo 101 TFUE - Codice deontologico di un ordine professionale che vieta di applicare tariffe non corrispondenti alla dignità professionale".

Il Caso
Ricordiamo che la questione parte da due delibere con le quali l'AGCM aveva multato il Consiglio Nazionale dei Geologi per aver previsto all'interno del Codice Deontologico (art. 17 e 18) il riferimento alla tariffa professionale per la determinazione dei parametri tariffari e il decoro professionale per la commisurazione della parcella. Da qui era partito un primo ricorso che il TAR aveva rigettato confermando la tesi dell'AGCM che qualificherebbe i liberi professionisti intellettuali come impresa in quanto offrono sul mercato in modo indipendente e stabile i propri servizi professionali, gli Ordini professionali come "Associazioni di imprese" e il codice deontologico come una "deliberazione di un'associazione di imprese", suscettibile ad essere sindacata ai sensi del diritto dell'antitrust. I giudici di primo grado diedero ragione all'AGCM per quanto concerne l'errato riferimento alla tariffa professionale contenuta nel codice deontologico, ma gli diedero torto per ciò che attiene al "decoro professionale".

Successivamente, il Consiglio nazionale dei Geologi ha proposto ricorso di secondo grado presso il Consiglio di Stato chiedendo di sottoporre in via pregiudiziale la questione alla Corte di giustizia europea. La Corte di Giustizia Europea, ricevuto in data 13 marzo 2012 la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato, ha emesso la sentenza ammettendo che "le regole come quelle previste dal codice deontologico relativo all'esercizio della professione di geologo in Italia, approvato dal Consiglio nazionale dei geologi il 19 dicembre 2006 e modificato da ultimo il 24 marzo 2010, che prevedono come criteri di commisurazione delle parcelle dei geologi, oltre alla qualità e all'importanza della prestazione del servizio, la dignità della professione, costituiscono una decisione di un'associazione di imprese ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, che può avere effetti restrittivi della concorrenza nel mercato interno. Spetta al giudice del rinvio valutare, alla luce del contesto globale in cui tale codice deontologico dispiega i suoi effetti, compreso l'ordinamento giuridico nazionale nonché la prassi applicativa di detto codice da parte dell'Ordine nazionale dei geologi, se i predetti effetti si producano nel caso di specie. Tale giudice deve anche verificare se, alla luce di tutti gli elementi rilevanti di cui dispone, le regole del medesimo codice, in particolare nella parte in cui fanno riferimento al criterio relativo alla dignità della professione, possano essere considerate necessarie al conseguimento dell'obiettivo legittimo collegato a garanzie accordate ai consumatori dei servizi dei geologi".

Ilenia Cicirello


© Riproduzione riservata

Link Correlati

Sentenza