Tassazione dei redditi di natura finanziaria, nuove aliquote dall'1 luglio 2014

01/07/2014

Entrano in vigore oggi le nuove aliquote per la tassazione dei redditi di natura finanziaria che passano dal 20 al 26% come previsto dal Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" (in G.U. 24/04/2014, n. 95), convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 (in G.U. 23/06/2014, n. 143).

Gli articoli 3 e 4 del D.L. n. 66/2014 prevedono, infatti, che a partire dall'1 luglio 2014 le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento da partecipazione in società ed enti (art. 44 D.P.R. n. 917/1986) o redditi diversi (art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del D.P.R. n. 917/1986) passano al 26%. Al fine di chiarire meglio il nuovo sistema di tassazione, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 19/E del 27 giugno 2014 recante appunto "Modifica dell'aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria. Articoli 3 e 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89", che fornisce utili istruzioni ed esempi.

Conti correnti, depositi bancari e postali, obbligazioni
L'aliquota di tassazione passa dal 20% al 26% sugli interessi e altri proventi di conti correnti, depositi bancari e postali, maturati dal 1° luglio 2014. La nuova misura è valida anche per i redditi derivanti da obbligazioni, titoli simili e cambiali finanziarie previste dall'articolo 26 del Dpr n. 600 del 1973 e sugli interessi, premi e altri proventi derivanti dalle obbligazioni, indicate nell'articolo 2, comma 1 del Dlgs n. 239 del 1996, maturati a partire dal 1° luglio 2014, indipendentemente dalla data di emissione dei titoli.

Redditi finanziari
Inoltre, dal 1° luglio 2014, l'aliquota di tassazione passa al 26% anche per i redditi diversi di natura finanziaria, con esclusione delle plusvalenze relative a partecipazioni qualificate indicate dalla lettera c) dell'articolo 67 del Tuir.
Al fine di evitare che l'aumento dell'aliquota incida sui redditi maturati antecedentemente al 1° luglio 2014, è prevista la possibilità di affrancare il costo o il valore di acquisto delle attività finanziarie possedute al 30 giugno 2014, con il versamento di un'imposta sostitutiva del 20% sulle plusvalenze latenti.

Le deroghe
Rimane confermata l'aliquota del 12,5% per i titoli pubblici italiani (come titoli del debito pubblico, Boc, Bor, Bop, buoni fruttiferi postali emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti) e titoli equiparati, emessi da organismi internazionali, nonché per le obbligazioni emesse da Stati esteri white list e da loro enti territoriali. Per questi ultimi, l'aliquota di tassazione passa dal 20% al 12,5%, con riferimento agli interessi e ad altri proventi maturati a partire dal 1° luglio 2014 e alle plusvalenze derivanti dalla loro cessione o rimborso realizzate dalla stessa data.

Via la ritenuta su redditi da investimenti e attività estere
Il documento di prassi si sofferma sull'abrogazione della ritenuta del 20%, prevista dal Dl n. 66 del 2014, che esplica effetti ai fini dell'esonero dall'obbligo di compilazione del quadro RW da parte dei contribuenti e di segnalazione da parte degli intermediari.

A cura di Gabriele Bivona


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Documenti Allegati

Circolare

DL n. 66/2014