Terremoto centro-Italia: Nuova Ordinanza con misure a supporto del settore zootecnico

23/11/2016

Il Capo Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio ha firmato, il 21 novembre scorso, l’Ordinanza n. 415, tredicesima ordinanza di protezione civile per la gestione dell’emergenza terremoto in centro Italia. La nuova ordinanza contiene un solo articolo relativo a Ulteriori interventi urgenti per la continuità operativa del settore zootecnico.

Al comma 1 dell’ordinanza è precisato che per accelerare i lavori di urbanizzazione necessari al posizionamento dei moduli abitativi provvisori rurali (Mapre), con i relativi allacci, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, possono avvalersi oltre che delle proprie strutture anche di altri soggetti pubblici. Le Regioni possono autorizzare, ove necessario, la realizzazione delle opere di urbanizzazione utili per il posizionamento dei moduli abitativi provvisori rurali nonché dei relativi allacci previste dall’art. 3, comma 3, dell’ordinanza n. 399/2016 nonché la realizzazione delle aree necessarie per la messa in opera dei ricoveri e impianti temporanei per la stabulazione, l'alimentazione e la mungitura degli animali, nonché per la conservazione del latte, previste dall’art. 7, comma 3, dell’ordinanza n. 393/2016, in deroga alle disposizioni ivi richiamate, anche da parte dei singoli operatori danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

La misura è valida per tutti gli operatori colpiti in questa emergenza, a partire dalla scossa del 24 agosto 2016.

Cosa possono fare gli allevatori - Gli operatori danneggiati possono chiedere alla Regione di eseguire autonomamente i lavori di predisposizione delle aree su cui collocare le strutture, presentando una planimetria dell’area interessata. La Regione rilascia quindi autorizzazione agli operatori che ne fanno richiesta, fornendo contestualmente indicazioni per la realizzazione degli interventi oltre a tipologia e importo massimo di spesa per la realizzazione degli interventi. Le spese tecniche sono riconosciute nella misura massima del 10% dell’importo dei lavori. In seguito all’autorizzazione da parte della Regione, l’operatore provvede all’immediata realizzazione degli interventi secondo le prescrizioni indicate.

Come viene erogato il contributo - La Regione riconosce quindi agli allevatori autorizzati un contributo a copertura delle spese sostenute. Per ottenere il contributo, al termine dei lavori l’allevatore deve presentare alla Regione il progetto delle opere realizzate, il dettaglio delle lavorazioni, l’elenco delle spese sostenute e le fatture, anche non firmate, dei lavori e delle spese tecniche. Dopo una verifica degli interventi eseguiti e della documentazione presentata, la Regione eroga il contributo in una unica soluzione. L’allevatore ha 15 giorni di tempo dal pagamento della Regione per presentare le fatture firmate. Oltre questo termine scatta immediatamente la revoca del contributo che deve, quindi, essere restituito.

Cosa fanno le Regioni - Le Regioni, con il supporto del Corpo Forestale dello Stato, devono monitorare la realizzazione degli interventi in corso d’opera, per valutarne la conformità al progetto approvato.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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